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Morte per amianto ed Eternit - I parenti hanno diritto al risarcimento del danno - Sul risarcimento del danno ai congiunti iure proprio

Indice articoli

Eternit e amianto - Risarcimento alle vittime e ai parenti delle vittime di amianto

-Sul risarcimento del danno ai congiunti iure proprio -  

Appurato come indicato nei capitoli precedenti la ricorrenza del nesso eziologico ed il diritto degli attori al risarcimento iure successionis del danno biologico personalizzato con il danno morale catastrofale e quello tanatologico, ci si dovrà concentrerà qui sul risarcimento del danno risultante nella sfera degli attori iure proprio.

Invero, i congiunti della vittima patiscono un danno jure proprio, da lesione del vincolo affettivo consistente nel dolore subito dalla perdita del parente.

Si dovrà ricordare sul punto, fra le altre, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 14655/2017, coglie l’occasione per ribadire il principio secondo cui “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare”.

La morte di una persona comporta normalmente, a carico di alcuni soggetti, danni di natura patrimoniale, nella duplice forma del danno emergente e lucro cessante.

Il problema se il diritto al risarcimento spetti ai superstiti iure proprioo iure hereditatis è da tempo superato.

Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i legittimati al risarcimento agiscano iure proprio: ne discende perciò l’irrilevanza in capo ad essi della qualità di eredi. 

Si verifica, quindi, in questa ipotesi un cumulo di pretese (iure proprio e iure successionis). 

Che la riparazione del danno da morte spetti ai congiunti iure proprio è circostanza da cui derivano conseguenze rilevanti.

Il risarcimento dei danni patrimoniali da uccisione viene generalmente inquadrato nella prospettiva della lesione aquiliana del credito;

secondo un’altra opinione invece la giustificazione della legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni riflessi trova il proprio fondamento nell’esigenza di tutelare il gruppo familiare, esigenza basata sul principio costituzionale di solidarietà: sarebbe quindi la lesione del legame familiare a determinare l’ingiustizia del danno, indipendentemente dall’esistenza di un diritto di un congiunto agli alimenti o all’assistenza economica.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui i danni patrimoniali futuri risarcibili ai congiunti sono rappresentati dalla perdita di quei contributi e di quelle attività economiche che, sia in relazione a precetti normativi, sia per la pratica di vita improntata a regole etico -sociali di solidarietà e costume, presumibilmente secondo il criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe portato alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e dati ricavati dal notorio e dalla comune esperienza.

La Giurisprudenza risalente, sforzandosi di rinvenire un diritto la cui lesione desse luogo a un risarcimento, ha creduto di poterlo identificare nel credito alimentare di cui agli artt. 433 e ss. c.c. e ha perciò limitato ai relativi beneficiari la legittimazione risarcimento.

Ben presto i giudici, nell’intento di assicurare migliore tutela ai componenti la famiglia, si sono orientati nel senso di attribuire il risarcimento del danno patrimoniale ai congiunti che provino di aver beneficiato di sovvenzioni durevoli e costanti da parte del defunto, ancorché ai benefici economici la vittima non fosse tenuta in forza di un obbligo alimentare o di mantenimento.

La Giurisprudenza ha dunque ampliato la cerchia degli aventi diritto, attribuendo il risarcimento a quei congiunti che pur non beneficiando di alcuna sovvenzione da parte della vittima vengano privati in conseguenza dell’illecito mortale di futuri benefici economici che il defunto avrebbe corrisposto loro se fosse rimasto in vita e ciò pur in assenza di un obbligo giuridico (così, Cass. N. 6672/87, n. 2076/79, n. 1787/78, n.1085/98 e  n.10097/97).

L’unica richiesta è che tali aspettative siano logiche e attendibili in quanto sia possibile presumere in base al criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato un contributo economico (Così, Cass. 4980/06, 11189/05, 12597/01, 1637/00).

Facendo applicazione di questi principi, si è riconosciuta astrattamente la legittimazione ad agire ai figli maggiorenni, economicamente indipendenti, in virtù delle provviste aggiuntive che il genitore deceduto per fatto illecito di un terzo avrebbe potuto destinare loro. (così, Cass. 24802/08).

Quanto ai danni patrimoniali futuri sofferti del coniuge di persona deceduta, essi assumono la veste del lucro cessante e il relativo risarcimento è collegato a un sistema presuntivo a più incognite costituito dal futuro rapporto economico tre coniugi e dal reddito presumibile del defunto.

La prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta, sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dall’esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche, anche senza che ne avesse bisogno. 

A queste considerazioni si è aggiunto che il godimento di un reddito proprio esclude il diritto al risarcimento del danno solo se tale reddito è sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore, in relazione al tenore di vita, all’educazione, all’istruzione, alla posizione sociale e all’età (così, Cass. 4205/2002).

Non rileva inoltre che il coniuge diventi titolare di una pensione di reversibilità fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito (Cass. 18490/2006).

Inoltre, i parenti della vittima avranno altresì diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale consistente nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e/o dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali.

Si ritiene che il danno da perdita del rapporto parentale vada al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei confronti dei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi piuttosto esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra genitore e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Tale pregiudizio si colloca nell'area dell'art. 2059 c.c. nel cui alveo rientrano i danni di natura non patrimoniale.

La quantificazione di tale danno viene effettuata con criterio equitativo tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione della convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza idonea a comprovare l'intensità del legame con il de cuius.

L'intensità del vincolo familiare, ai fini della valutazione del danno morale conseguente alla morte di un prossimo congiunto, può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale.

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel corso dell'anno 2014 ha diramato una tabella che dovrebbe costituire l'indice di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale. Entro tali limiti i Tribunali a livello nazionale determinano ciascuna posta risarcitoria.

Pertanto, con riferimento al danno di cui al presente paragrafo, per addivenire alla sua quantificazione si dovrà fare ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano che attribuiscono a favore di ciascun figlio per la morte di un genitore un risarcimento compreso tra dei minimi e dei massimi e a favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto un risarcimento di un importo compreso anch'esso ricompreso tra dei valori minimi e massimi.

La liquidazione di tale danno deve tenere in considerazione la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta e dovrà essere effettuata in via equitativa.

Il danno andrà dunque personalizzato in ragione del caso che ricorre all'esame del nostro Studio Legale.

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino è disponibile a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia.

Per contattarci, al cliente sarà possibile compilare il form di contatto o semplicemente prendere appuntamento telefonando al numero 011.3173816.