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Affidamento dei figli minori: stop agli automatismi a favore della madre

La Cassazione ribadisce l'impossibilità di ricorrere a criteri di pregiudizi di genere e stabilisce che bisogna decidere  caso per caso, individuando quale sia il genitore che garantisca meglio il superiore interesse del minore.

 

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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 6078/2026) interviene su un tema centrale nel diritto di famiglia: l’affidamento e il collocamento dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio.

Il principio affermato è chiaro: non è conforme a diritto ritenere automaticamente preferibile il collocamento presso la madre, neppure in presenza di figli in tenera età. 

Il superamento di un orientamento tradizionale

Per lungo tempo, nella prassi giudiziaria si è registrata una tendenza – più culturale che normativa – a privilegiare la figura materna, soprattutto quando i figli erano piccoli.

La Cassazione prende espressamente le distanze da tale impostazione, affermando che:

  • non esiste alcuna presunzione legale a favore della madre;
  • il giudice non può fondare la decisione su criteri astratti o stereotipati;
  • ogni valutazione deve essere concreta e individualizzata.

In altri termini, viene definitivamente escluso qualsiasi automatismo decisionale. 

Il criterio guida è quello che avrebbe dovuto guidare da sempre la Giurisprudenza ossia l’interesse superiore del minore.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato:

il parametro esclusivo nelle decisioni relative ai figli è l’interesse superiore del minore.

Ciò comporta che il giudice debba valutare, caso per caso:

  • le capacità genitoriali di entrambi i genitori;
  • la qualità della relazione affettiva con il figlio;
  • la stabilità dell’ambiente di vita;
  • le abitudini e le esigenze concrete del minore.

Ne deriva che il collocamento prevalente potrà essere disposto indifferentemente presso il padre o presso la madre, in funzione delle circostanze specifiche. 

Affido condiviso e collocamento: due piani distinti

La pronuncia offre anche l’occasione per ribadire una distinzione fondamentale:

  • affidamento condiviso: riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale, che resta in capo a entrambi i genitori;
  • collocamento: individua il genitore presso il quale il minore vive prevalentemente.

Anche in presenza di affidamento condiviso, quindi, la scelta del collocamento non può essere guidata da criteri automatici, ma richiede una valutazione concreta e motivata.

Implicazioni pratiche

Il principio affermato dalla Cassazione ha rilevanti ricadute operative:

  • rafforza la posizione del padre nei procedimenti di affidamento;
  • impone ai giudici una motivazione più rigorosa delle decisioni;
  • valorizza il ruolo della prova (documentale e testimoniale) sulle capacità genitoriali.

Per le parti, ciò significa che l’esito del giudizio dipenderà sempre più dalla dimostrazione concreta dell’idoneità genitoriale, e non da presunzioni legate al genere. 

Considerazioni conclusive

La decisione conferma l’evoluzione del diritto di famiglia verso un modello realmente paritario, in cui:

  • viene superata ogni logica stereotipata;
  • si afferma una valutazione sostanziale e non formale;
  • il minore diventa il centro effettivo della decisione giudiziale. 

In questo contesto, l’assistenza legale assume un ruolo decisivo nella costruzione di un quadro probatorio adeguato, capace di rappresentare in modo completo le reali dinamiche familiari.

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