Separazione e Divorzio
Alla luce della riforma apportata dalla Legge n. 898/1970 che ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di addivenire allo scioglimento del matrimonio, attuale importanza assumono gli istituti della separazione personale dei coniugi e dello scioglimento del matrimonio e dei suoi effetti civili, c.d. divorzio.
Come noto, la separazione dei coniugi può essere di due tipologie: consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi decidano di addivenire congiuntamente ad una scelta di questo tipo o se invece tale risultato sia perseguito prevalentemente da uno solo dei due.
Ad ogni modo anche la separazione consensuale necessita di un procedimento avanti al Tribunale competente, affinché il Giudice possa apportare un proprio controllo, attraverso la c.d. omologazione della separazione consensuale, verificando cioè la sua conformità all'Ordinamento e alle Leggi.
Il divorzio rappresenta invece un passo ulteriore, alla cui proposizione si addiviene solo una volta pronunciata la separazione, decorsi tre anni dall'udienza presidenziale (ossia la prima udienza utile del procedimento di separazione in cui viene tentata la conciliazione dei coniugi dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della relativa Sezione).
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