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Indennità sostitutiva delle ferie e appalto. La Cassazione si è espressa

La Corte di Cassazione si è tornata ad esprimere in materia di Diritto del Lavoro con la recentissma sentenza n. 1450 del 21.01.2025.

Con questa la Corte ha sancito che l’indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista in parte retributiva e in parte risarcitoria e quindi non rientra tra gli emolumenti per i quali il committente dell'appalto può essere considerato solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Buste paga ferie e permessi

La Suprema Corte non manca di ricostruire la sua stessa giurisprudenza che riconosceva già in passato la natura mista dell'indennità per ferie non godute: (Così, Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012).

Sentenze che già propendendevano per la natura mista dell'indennità in questione, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - riferendosi al caso in cui in concreto le ferie non fossero effettivamente state fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro,

In tali casi spettava al lavoratore l'indennità sostitutiva avente, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.

È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).

Lo Studio Legale De Paola Longhitano, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 57, è lieto di fornire alla propria clientela consulenza in materia di Diritto del Lavoro, vantando esperienza ultradecennale in materia. Laddove abbiate bisogno di un nostro intervento, contattateci al n. 011.3173816.