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Blocco licenziamenti Covid e licenziamento per GMO di un Dirigente. La Cassazione rimette la questione di legittimità alla Corte Costituzionale

Gabriele De Paola Avatar

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione all’art. 3 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, e dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla l. n. 126 del 2020, nella parte in cui dispongono, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “blocco” dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, senza includere nel divieto di recesso il licenziamento individuale del singolo dirigente intimato per ragioni oggettive («… La conseguenza di ciò è immediatamente apprezzabile rispetto al c.d. blocco dei licenziamenti collettivi disposto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 104 cit. (e già prima dall’art. 46 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020): esso riguarda certamente anche i dirigenti, perché ormai pure a costoro si applica la legge n. 223/1991, le cui procedure, da parte del legislatore dell’emergenza pandemica, sono state temporaneamente vietate (o sospese se già iniziate ad una certa data). Ne consegue che sul piano della disciplina legale dei licenziamenti individuali e di quelli collettivi, il difetto di simmetria che sussiste per i dirigenti (ai quali non si applica la prima, mentre si applica in parte la seconda) si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco dei licenziamenti: tale blocco è applicabile solo se si tratta di licenziamento collettivo, mentre resta escluso se si tratta di licenziamento individuale per ragioni oggettive. …»).

E' quanto è emerso dalle ordinanze interlocutorie nn. 15025 e 15030 del 29.05.2024, che hanno disposto l'immediata trasmissione di tutti gli atti afferenti alle due cause alla Corte Costituzionale per le valutazioni che questa dovrà compiere in proposito alla legittimità costituzionale. 

Lo Studio Legale De Paola Longhitano, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 57, è lieto di fornire alla propria clientela consulenza in materia giuslavoristica. Laddove abbiate bisogno di un nostro intervento, contattateci al n. 011.3173816.