EU Cookie Law: facciamo luce.
Dal 2 giugno 2015 una scure si è abbattuta sui siti internet italiani.
Il suo nome è EU COOKIE LAW ed è una Legge a cui ci saremmo dovuti adeguare fin dal 2012.
L'entrata in vigore a tutto campo, come sempre procrastinata nel tempo, non ha allarmato le aziende e i proprietari dei siti web a sufficienza e per tempo, tant'è che ad oggi ci ritroviamo con una moltitudine di siti internet non aggiornati e che sono passibili di sanzioni elevatissime e sproporzionate rispetto all'entità della svista.
Ebbene, vediamola da vicino questa legge.
Le prime informazioni debbono avere carattere ufficiale ed è bene attingerle dal sito del Garante della Privacy, sito che curiosamente non ha introdotto alcuna modifica in proposito di Cookies.
Anzitutto va detto che non è previsto un obbligo per coloro che sono proprietari di siti internet che non utilizzano i cookie in alcuna maniera.
L'obbligo di informativa insorge però non appena si abbia a che fare con un sito internet che utilizzi i cookie, di qualsiasi genere o specie essi siano.
Si tratta di una informativa che deve campeggiare su ogni pagina del sito per coloro che facciano uso di cookie.
Gli oneri sono crescenti e si diversificano in base alla tipologia di cookie di cui il sito si avvale:
Laddove i cookie siano meramente tecnici o analitici di prima parte (ossia di colui che detiene e gestisce il sito), basterà introdurre un banner che campeggi in bella vista e non possa essere eluso dall'utente, recante la relativa informativa.
La questione però si complica laddove il sito faccia uso di cookie analitici di terze parti. La normativa distingue infatti tra cookie analitici di terze parti che non fanno uso di strumenti volti a ridurre il potere identificativo, evitando di incrociare le informazioni dalla terza parte raccolte con altre di cui già dispone e cookie analitici di terze parti che invece riducono il potere identificativo. Per i primi è prescritto l'obbligo di inserire un banner ad hoc. Per i secondi sarà sufficiente la loro menzione all'interno dell'informativa.
Ma attenzione: per i cookie analitici di terze parti del primo tipo sarà altresì necessaria una notifica al Garante Privacy. Notifica che dovrebbe essere operata dalle terze parti e non dal proprietario del sito che non utilizzi propri cookie di profilazione.
Ma il bello viene qui: come distinguere una tipologia di cookie dall'altra? Una soluzione vera e propria non c'è.
Molti si chiederanno se i cookie Analytics di Google ricadano in una o nell'altra categoria.
Verrebbe da dire che basterebbe chiedere a Google. E invece no. Google da' una propria interpretazione dei cookie Analytics ma si tratta di una interpretazione che non soddisfa la legislazione italiana. Volutamente Google da' delle definizioni diverse e sibilline, che lasciano spazio a argomentazioni favorevoli e contrarie.
Ma allora il povero proprietario di un sito internet cosa deve fare per sentirsi al sicuro dalle esose sanzioni previste?
Ricordiamo che si tratta di sanzioni fino a 120.000,00 euro per ciascun utente che accede al sito senza trovare il relativo avviso. E sanzioni fino a 36.000,00 Euro per ciascun utente quando il sito, pur dando l'informativa, non ottemperi in qualcosa alla normativa.
Per esempio non ottemperi nel far partire i cookie al momento giusto e cioè solo dopo che l'internauta abbia prestato il proprio consenso ad accettare i cookie.
E ancora deve essere previsto che egli possa accettare dei cookie di una tipologia e rifiutare quelli un'altra.
Si tratta di una miriade di problemi tecnici e giuridici posta dal Legislatore a milioni di utenti.
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