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Benvenuto Divorzio Breve

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In data 22 aprile 2015 la Camera ha finalmente approvato la proposta di legge C 831 e abb.-B in materia di scioglimento del matrimonio.

Arriva il divorzio breve

L’iter deliberativo che aveva visto l’approvazione di una prima bozza il 22/05/2014 alla Camera e l’approvazione con modifiche il 18/03/2015 è finalmente giunto al termine.

Sino all’approvazione della riforma per ottenere il divorzio era necessario attendere il decorso di ben 3 anni dalla pronuncia della separazione.

Con riforma approvata, il termine viene sdoppiato, a seconda che  sia giudiziale o a domanda congiunta.

In caso di separazione giudiziale il termine per addivenire al divorzio è ridotto da tre anni a dodici mesi;

In caso di separazione consensuale, invece, il termine per addivenire al divorzio è ridotto da tre anni a sei mesi.

Non è invece stato approvato il divorzio immediato, ossia il divorzio raggiungibile senza passare per la separazione.

Quindi, ricostruendo brevemente l’iter per addivenire al divorzio, i coniugi, come prima, venuta a mancare l’affectio coniugalis potranno scegliere fra la separazione consensuale e quella giudiziale.

Nel caso in cui i medesimi si trovino d’accordo sulle condizioni di separazione opteranno per quella consensuale e, decorsi sei mesi dall’udienza tenuta innanzi al Presidente del Tribunale senza che la separazione sia stata interrotta, potranno procedere con il divorzio.

Nel caso in cui, invece, i coniugi non siano d’accordo sulle condizioni di separazione la scelta sarà obbligata per la separazione giudiziale ed in tal caso potranno procedere con la procedura di divorzio decorsi dodici mesi dall’udienza presidenziale, senza che la separazione sia stata interrotta.

Nel caso in cui, invece, la separazione giudiziale diventi consensuale sarà possibile usufruire del termine breve di sei mesi.

La riforma introduce infine importanti novità anche per quanto attiene lo scioglimento del regime di comunione dei beni anticipando la cessazione della comunione in caso di separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati, mentre, nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè venga omologato.

Con il regime superato invece la comunione veniva a cessare con il passaggio in giudicato della sentenza. 

Ultima importante novità è che delle predette facilitazioni potranno giovare anche i procedimenti in corso.

Qui di seguito si indica il testo approvato nonché la disciplina oggetto di modifica come integrata all'esito della Riforma.