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Recupero Crediti

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Recupero crediti - Studio Legale De Paola Longhitano - Decreto ingiuntivo - Precetto - Pignoramento - Azioni esecutive


Il recupero crediti è l’insieme dei mezzi o delle procedure volte ad ottenere il pagamento di un crediti.

Per la varietà dei possibili mezzi esperibili, può essere esercitato in via stragiudiziale e/o in via giudiziale.

La prima fase, anche al fine di fine di ridurre l’aggravio di spese legali, è di tipo stragiudiziale ed è costituita dalla messa in mora.

Tale mezzo è caratterizzato dalla formalità con cui, tramite l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si diffida il debitore a pagare il credito vantato dal creditore entro un termine stabilito oltre il quale, in caso di persistenza della situazione di inadempimento, sarà possibile adire l’autorità giudiziaria competente. La lettera di messa in mora deve quindi necessariamente individuare quali sono i soggetti dell’obbligazione, individuare nello specifico il tipo di obbligazione, precisare quando l’obbligazione è sorta e quando il termine per adempiere è spirato ed indicare un ulteriore termine, spirato il quale, sarà possibile intraprendere l’attività giudiziale.

Importante caratteristica della messa in mora è l’effetto interruttivo della prescrizione (ossia l'arco di tempo trascorso il quale la legge non permette di pretendere l’adempimento) che la stessa determina.

Se il debitore non adempie l’obbligazione nel termine indicato nella diffida, il creditore può intraprendere le necessarie azioni giudiziali volte ad ottenere un titolo esecutivo con il quale sarà possibile procedere alla esecuzione forzata.

La prima fase giudiziale è quella volta all’accertamento del credito.

I principali procedimenti utilizzabili in questa sede sono il ricorso per decreto ingiuntivo o l’azione ordinaria di cognizione.

Il ricorso per decreto ingiuntivo, procedimento di particolare speditezza utilizzabile quando il credito è liquido, certo, esigibile e fondato su prova scritta, è volto ad ottenere un provvedimento, denominato per l’appunto decreto, che ha la caratteristica di essere concesso inaudita altera parte, ossia senza che il debitore possa partecipare a tale procedimento. Con tale decreto verrà ingiunto al debitore di pagare al creditore quanto dovuto, nonché gli interessi e le spese legali sostenute.

Il debitore, solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, potrà eventualmente proporre opposizione nel caso in cui intenda contestare la fondatezza del credito, la sua entità o sollevare eccezioni di merito o procedurali.

In tale ultima ipotesi il procedimento si incardinerà nelle vie ordinarie attraverso le quali si instaurerà il contraddittorio tra le parti, il cui risultato potrà essere una sentenza che confermi o meno il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo può inoltre essere richiesto provvisoriamente esecutivo nel caso in cui la prova scritta sulla quale il credito si fonda sia uno di quelle annoverate dall’art 642 c.p.c. ossia una cambiale, un assegno bancario o circolare, un certificato di liquidazione di borsa, o un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. In tal caso il decreto ingiuntivo sarà immediatamente esecutivo e dopo la notifica dello stesso non occorrerà attendere il decorrere dei quaranta giorni nei quali l’ingiunto potrà radicare l’opposizione e si potrà immediatamente esperire l’azione esecutiva.

Nel caso in cui il credito non sia invece sorretto da una prova scritta occorrerà radicare un procedimento ordinario di cognizione nel quale si procederà a mezzo di una fase istruttoria all’accertamento del credito. Tale rito ha quale obiettivo l’ottenimento di una sentenza che condanni il debitore al pagamento del credito vantato, degli interessi, degli eventuali danni e delle spese legali.

A seguito della concessione di un decreto ingiuntivo per il quale non sia proposta opposizione, o di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o di una sentenza di condanna o di conferma del decreto ingiuntivo opposto, nel caso in cui il debitore continui a mostrarsi inadempiente, la fase propedeutica alla esecuzione forzata è quella della notifica dell’atto di precetto.

Con tale atto il creditore intima al debitore il pagamento della somma risultante dal titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) entro un termine non inferiore a dieci giorni, decorso il quale sarà possibile instaurare le azioni esecutive.

Nel caso in cui, peraltro, il creditore sia in possesso di un altro titolo esecutivo che non sia un provvedimento giudiziario quali cambiali od assegni protestati (cioè titoli per i quali viene attestato con atto pubblico la presentazione dell’assegno o della cambiale ed il rifiuto di pagare del debitore emittente) l’atto di precetto potrà fondarsi su uno di questi titoli, non essendo necessario il preventivo ottenimento di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna.

Dopo la compiuta notifica dell’atto di precetto sarà quindi possibile iniziare la fase esecutiva. Le principali procedure esecutiva sono il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare ed il pignoramento presso terzi.

Con il pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario addetto alle esecuzioni su istanza del creditore si reca presso il luogo indicato da quest’ultimo ove si ha ragione di credere che il debitore conservi dei beni mobili sui quali il primo può soddisfare il proprio credito. I beni pignorati potranno poi essere assegnati al creditore o venduti all’asta e la somma ricavata verrà assegnata al creditore nella misura necessaria a soddisfare il credito capitale e le spese legali.

Con il pignoramento immobiliare, invece, sempre su istanza del creditore si procede al pignoramento di un bene immobile di proprietà del debitore il quale verrà venduto all’asta e la somma ricavata sarà assegnata al creditore nella misura necessaria a soddisfare il credito capitale e le spese legali.

Con il pignoramento presso terzi è invece possibile pignorare dei beni o somme di denaro che sono dovuti da un terzo al debitore. In tal modo è possibile pignorare il quinto dello stipendio o degli importi che vengono corrisposti a titolo di pensione.