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Abusi edilizi: La Cassazione 16 maggio 2022 cambia rotta.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio 2022, n. 15587, fa giustizia delle tesi "rigoriste" che sulla base del richiamo alla "riferibilità" (da parte di Cass. S.U. 8230/2019) vorrebbero attribuire natura sostanziale alle nullità urbanistiche. In altre parole, anche in presenza di difformità totale o variazioni essenziali il fabbricato abusivo sarebbe ad avviso della Cassazione commerciabile e la vendita è valida, a patto che siano dichiarati in atto gli estremi del titolo abilitativo edilizio (e salve ovviamente le sanzioni amministrative e penali).
 
Così dice la Suprema Corte con questa isolata sentenza che segna però una inversione di tendenza rispetto alle rigorose tesi del passato:
"Essendo presente, nel contratto in questione, la menzione del titolo edilizio, tanto il fatto che sull'immobile oggetto di compravendita siano stati poi realizzati degli interventi che avrebbero reso l'immobile difforme rispetto al nulla osta rilasciato quanto l'epoca di detti interventi, rappresentano profili, entrambi, irrilevanti. Difatti, ai fini della validità del contratto, si prescinde dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale aspetto esula dal perimetro della nullità. Neppure rileva, al fine di stabilire l'ambito della nullità del contratto, la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali. (...) D'altra parte, va aggiunto che il ricorrente deduce, bensì, che ci troveremmo di fronte, altresì, ad una nullità di carattere formale perchè la menzione sarebbe nel caso concreto "assolutamente deficitaria" (attesa "la necessità che l'abuso sia comunque in corso di sanatoria"). Si tratta di deduzione che non coglie nel segno, considerato che l'atto di compravendita contiene la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della L. n. 47 del 1985 ed in ottemperanza all'art. 40, comma 2". In parole povere, per la famosa "riferibilita' " basterebbe l'enunciazione del titolo edilizio originario, anche se l'immobile si rivelasse poi "irregolare ed abusivo, a causa dei maggiori volumi rispetto al progetto originario, con variazioni essenziali rispetto al progetto originario".
 

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