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Morte per amianto ed Eternit - I parenti hanno diritto al risarcimento del danno - Il Mesotelioma pleurico e la Giurisprudenza

Indice articoli

Eternit e amianto - Risarcimento alle vittime e ai parenti delle vittime di amianto

- Il Mesotelioma Pleurico e la Giurisprudenza-

Facciamo pertanto un breve excursus in materia:

“Amianto” (dal greco ἀμίαντος, «incorruttibile») è il lemma col quale si indicano due gruppi di minerali: gli inosilicati ed i filosilicati. 

Essi sono accomunati dalla caratteristica composizione fibrosa.

Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. 

Le fibre di amianto, se inalate od ingerite, sono dannose per la salute umana. 

Le fibre di amianto inalate possono provocare principalmente l'asbestosi (una fibrosi estensiva non tumorale del polmone), il carcinoma (tumore del polmone), e per l’appunto il mesotelioma (tumore del mesotelio).

Il mesotelioma è una neoplasia del mesotelio, che è la membrana che riveste alcuni organi, ed a seconda dell’organo rivestito prende il nome di pericardio pleura o peritoneo.

Il mesotelioma pleurico, ovvero il tumore della pleura (membrana che avvolge ciascun polmone) è uno dei tumori più frequentemente causati dall’inalazione di fibre di amianto. Studi condotti dall’istituto superiore di Sanità rivelano che nel 69% dei casi il mesotelioma pleurico è causato dallo svolgimento di particolari attività lavorative. E’ significativo che il maggior numero di casi di morte per mesotelioma pleurico sia stato registrato nei comuni italiani in cui è sviluppata l’industria cantieristica (Monfalcone, Genova, La Spezia, Taranto: cfr. Iavarone, Mortalità precoce per tumore maligno della pleura come indicatore di esposizione ambientale ad amianto nell’infanzia, in Atti del Convegno “Primi risultati Progetti Nazionali sull’Amianto”, svoltosi presso l’Istituto Superiore di Sanità il 12 novembre 2015, in http://www.iss.itamianto). 

Come noto, il mesotelioma pleurico può avere un periodo di incubazione lunghissimo: da 10 fino a 40 anni.

Si dovrà pertanto escludere che il lavoratore abbia inalato le fibre nocive presso datori diversi o che abbia contratto la patologia aliunde, ossia altrove.

L’insorgenza del mesotelioma si divide infatti in due fasi: quella della iniziazione, in cui il DNA si trasforma; e quella della promozione, in cui le cellule trasformate iniziano a proliferare in modo patologico. 

E’ certo che l’amianto sia responsabile della iniziazione alla patologia.

Secondo un primo orientamento, il mesotelioma pleurico è “dose-dipendente” (ovvero “dose-risposta” o “dose-correlato”). Ciò vuol dire che più si resta esposti all’amianto, più aumenta il rischio di ammalarsi, e più si riduce il periodo di latenza. 

Secondo un diverso orientamento, invece, il mesotelioma pleurico è un tumore “dose-indipendente”: ciò vuol dire che una volta inalate per la prima volta fibre di amianto (anche per poco tempo), ed innescato il meccanismo eziopatogenetico, tutte le esposizioni successive sono eziologicamente irrilevanti.

Dovrà qui ricordarsi Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2013 n. 18267, ove si afferma recisamente (§ 2.4 dei “Motivi della decisione”) che il mesotelioma pleurico può essere causato da una sola esposizione, ed anche molto bassa, alle fibre di amianto.

A maggior ragione si potrà dare maggiore evidenza al caso trattato laddove il lavoratore sia stato esposto in maniera continuativa per molti anni alle fibre di amianto presenti in azienda, come sarà possibile accertare dall’esame dei campioni prelevati presso lo stabilimento di riferimento.

In particolare, andrà ricordato che il Giudice è chiamato qui a compiere un itinerario razionale, così riassunto dalla Corte di Cassazione: il nesso tra esposizioni successive e mesotelioma può affermarsi o negarsi solo sulla base di teorie scientifiche che soddisfino i seguenti cinque requisiti: siano fondate su solidi dati fattuali; siano fondate su ricerche ampie, rigorose ed oggettive; dimostrino alta coerenza tra i dati raccolti e le tesi che su essi si fondano;  abbiano ricevuto un apprezzabile consenso nella comunità scientifica; provengano da soggetti indipendenti e di autorità indiscussa.

Si tratta proprio del caso che ricorre in materia di mesotelioma pleurico, ove concordemente la scienza medica riconosce il nesso causale ed eziologico, tanto da tabellare la malattia quale professionale.

Quanto al comportamento datoriale, dovrà inoltre ricordarsi la presunzione di cui all’art. 2087 c.c. che solleva il lavoratore infortunato dall’onere di provare la colpa del datore, (principio pacifico: ex multis, Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2012 n. 13956).

Spetterà quindi al datore di lavoro dimostrare di avere tenuto una condotta diligente, e quindi:avere rispettato le misure di sicurezza prescritte dalla legge e dalla comune prudenza; avere fornito al lavoratore gli strumenti idonei di protezione; avere impartito al lavoratore la necessaria formazione sull’uso degli strumenti di sicurezza personale; avere vigilato sull’adozione di quei mezzi di sicurezza da parte del datore del lavoratore. 

Per quanto attiene, in particolare, la colpa specifica per violazione di leggi e regolamenti concernenti la sicurezza sul lavoro, va ricordato che l’amianto è stato completamente bandito dall’art. 1, comma 2, L. 27 marzo 1992, n. 257, il quale vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La legge, inoltre, stabilisce i limiti massimi di esposizione all’amianto, nelle operazioni di smaltimento o per qualsivoglia ragione esposte a fibre di amianto (ad esempio, trivellazioni o scavi in terreni contenenti amianto). Tali limiti sono stati stabiliti dapprima dall’art. 31 D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, in misura di 0,6 fibre per centimetro cubo per l’amianto crisotilo, e di 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto. 

In seguito l’art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 ha aggiunto l’art. 59 decies al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, abbassando il valore limite a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore; e tale valore fu in seguito ribadito dall’art. 254, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, attualmente vigente. 

Per i fatti anteriori al 1992, tuttavia, la colpa del datore di lavoro che non abbia provveduto ad adottare misure idonee all’abbattimento delle polveri di amianto, ovvero alla protezione individuale dei lavoratori, viene ugualmente affermata dalla Giurisprudenza, spesso in base alla colpa generica (ex art. 1176, comma 2, c.c.), anche sulla scorta del rilievo che la pericolosità dell’esposizione all’amianto è nota da tempo: come dimostrato dal fatto che l’esposizione all’amianto per le donne ed i fanciulli venne vietata già dall’Annesso A, art. 29, Tabella B, punto 12, del R.D. 14 giugno 1909, n. 442, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (e ribadita dall’Allegato 2, Tabella “B”, punto 5, del R.D. 7 agosto 1936, n. 1720; per l’affermazione della responsabilità del datore che, anche prima degli anni ’90, non abbia adottato misure di prevenzione contro i rischi di esposizione all’amianto, si veda l’ampia motivazione di Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, nel celebre caso “Fincantieri”; da ultimo nello stesso senso, si veda Cass. civ. sez. lav., 21 settembre 2016 n. 18503, ove si afferma che “con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità [del datore di lavoro], l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici(c.d. “TLV”, o "threshold limit value"), poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino è disponibile a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia.

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