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Morte per amianto ed Eternit - I parenti hanno diritto al risarcimento del danno - Il Danno da Morte e la trasmissibilità iure successionis

Indice articoli

Eternit e amianto - Risarcimento alle vittime e ai parenti delle vittime di amianto

-Il Danno da Morte e la trasmissibilità iure successionis -

Senz’altro il danno da morte del lavoratore andrà risarcito alla stregua di quanto previsto exart. 2043 c.c..

Ricostruito il nesso eziologico come fatto sopra, non ci si soffermerà qui sulla lesione di diritti soggettivi assoluti, quale il bene vita, in quanto la lesione dello stesso è evidente in re ipsa, in conseguenza del decesso del lavoratore, morto a causa di mesotelioma pleurico.

Infatti, in conseguenza della condotta illecita altrui (nella fattispecie: il comportamento colposo e omissivo del datore di lavoro che esponeva reiteratamente e senza protezioni la vittima ad agenti patogeni), sorgono in capo alla vittima una serie di danni che maturano direttamente nella sua sfera giuridica.

Per il caso di morte della vittima, questa avrà diritto a chiedere il risarcimento di tali danni, diritto che naturalmente si trasmette iure successionis agli eredi secondo lo schema di cui all'art. 565 c.c..

Naturalmente, perché si possa parlare di trasmissibilità agli eredi della pretesa risarcitoria è necessario, secondo la Dottrina e Giurisprudenza maggioritarie, che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento causativo del danno e la morte della vittima, in quanto si è affermato che "occorre un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità, fonte dell'obbligazione risarcitoria" (Cass. Civ. 28/11/1998 n. 12083).

Si parla dunque di “danno da perdita della vita”, proprio per risaltarne la differenza con quello tanatologico, quasi a voler porre l'accento sul fatto in sé del venir meno, in conseguenza dell'evento dannoso, di quel preciso bene giuridico rappresentato dall'esistenza, a prescindere dunque dalla materiale durata dell'infermità dell'individuo, dalla insorgenza dell'illecito sino alla sua morte. 

Come ha espressamente rammentato la recente sentenza n. 1361/2014 della Corte di Cassazione, costituisce danno non patrimoniale il danno da perdita della vita,quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica.

Quale danno non patrimoniale, esso rientra pertanto nella disciplina dell'art. 2059 del Codice Civile. 

Come meglio verrà esposto oltre, il danno non patrimoniale dell’uccisione di un congiunto non coincide con la lesione dell’interesse protetto ma considera una perdita della privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dall’irreversibile perdita del godimento di un congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali (danno-conseguenza).

Il ristoro del danno morale subito dal congiunto è quindi da considerarsi totalmente diverso da quello patito dal de cuius,  in conseguenza della morte dello stesso.

Il risarcimento del danno non patrimoniale agli stretti congiunti della vittima comprende non solo il danno biologico suscettibile di accertamento medico legale e il danno morale soggettivo ma anche l’ipotesi di lesione degli interessi essenziali relativi alla sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, garantiti dagli articoli 2, 29 e 30 Cost., che risultano irrimediabilmente violati a causa dell’uccisione della vittima, interessi riconducibili quindi alla sfera del danno esistenziale.

Per meglio comprendere quanto esposto, si dovrà esaminare il recente orientamento delle SS.UU. sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015 che statuisce che all’erede della vittima (nel caso che ricorreva: di un incidente stradale) spetta il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale catastrofale ma non del danno tanatologico, se il de cuius è deceduto sul colpo o subito dopo il sinistro, in quanto non c’è stato un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile affinché il credito risarcitorio fosse acquisito nel patrimonio del defunto.

Tale principio, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza 27 settembre 2017, n. 22451.

Nella vicenda in esame da parte della S.C., gli eredi della vittima di un sinistro stradale avevano impugnato in Cassazione la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva escluso, il diritto del de cuius al risarcimento del danno biologico anche in difetto di prova dello stato di coscienza della vittima.

Nella pendenza del giudizio de quo, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla questione della risarcibilità agli eredi del danno patito dalla vittima deceduta in conseguenza della condotta illecita, precisando, altresì, il concetto di danno biologico, quello di danno morale-catastrofale e quello di danno tanatologico.

Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che, alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene non patrimoniale, se questa sia ancora in vita, in quanto il presupposto per acquisire il diritto alla reintegrazione della perdita subita, è la capacità giuridica individuabile soltanto in un soggetto esistente (art. 2 c.c., comma 1).

Inoltre, le Sezioni Unite hanno specificato che il danno non patrimoniale risarcibile alla vittima, trasmissibile "jure hereditatis", è innanzitutto il "danno biologico" (c.d. "danno terminale") ovvero la lesione al bene salute quale danno-conseguenza, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso.

Pertanto, l'accertamento del danno-conseguenza presuppone che gli effetti pregiudizievoli si siano effettivamente prodotti, richiedendo a tal fine che, tra l'evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale”.

Per quanto riguarda il "danno morale c.d. soggettivo" detto "danno catastrofale", esso consiste nello stato di sofferenza spirituale o intima patito dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita; trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l'an occorre la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine. 

Infine, in relazione al cd. "danno tanatologico", cioè al danno consistente nella "perdita del bene-vita", come anzi indicato, le Sezioni Unite hanno precisato che esso non è rimborsabile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali;

In tal caso, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Tuttavia, come si è già detto, di frequente il malato terminale di mesotelioma pleurico ha il tempo di accorgersi di ciò che gli sta succedendo e per tale ragione scaturisce in capo agli eredi il diritto al risarcimento anche del suddetto danno tanatologico.

Gli eredi, pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, hanno diritto al risarcimento del danno iure successionis per quanto attiene il danno biologico consistente nella morte del congiunto, danno la cui quantificazione è rimessa alle Tabelle del Tribunale di Milano e di Roma, per prassi degli Uffici giudiziari.

Detta voce di danno, personalizzato con il danno morale catastrofale e quello tanatologico può condurre anche a risarcimenti nell'ordine di grandezza di diverse centinaia di migliaia di Euro e anche milionari in certi casi e in ragione del numero di eredi. 

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino è disponibile a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia.

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