image1 image2 image3 image4 image5

Contatore visite

Visite agli articoli
3656297

Notariato e D.L. Liberalizzazioni: Cosa cambia? - Notariato e D.L.1/2012 Cosa Cambia Pagina 4

Indice articoli

 

Accesso alla professione di notaio

Sui giornali sembra si parli solo di questo: dell'aumento del numero di notai.

L'art. 12 del D.L. 1/2012 sulle liberalizzazioni innalza di 500 posti il numero complessivo dei notai sul territorio italiano.

Entro fine 2012 è stata fissata la conclusione delle procedure del concorso di nomina dei notai banditi nel 2009, 2010 e 2011.

Tale previsione è assolutamente innovativa e quasi irreale: i tempi di svolgimento e correzione dei concorsi per notaio sono assolutamente lunghi e da sempre surreali, tali per i quali i candidati che hanno superato un concorso, si iscrivono a quello successivo non potendo sapere ancora l'esito degli scritti di quello precedente. Capita infatti di parlare di "bis-notai", ossia coloro che vincono due concorsi consecutivi.

Non si vede come sia possibile abbreviare le procedure di selezione, senza riformare profondamente il numero e la complessità delle prove, nonché aumentare il numero dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Viene altresì prevista dal decreto la pubblicazione di ulteriori bandi di concorso entro il 31 dicembre 2013 ed il 31 dicembre 2014, ciascuno per 500 posti.

I concorsi successivi saranno banditi annualmente per i posti residui vacanti.

Modifiche alla L.89/1913 sull'Ordinamento del Notariato

L'art. 12, al quarto comma, modifica i primi due commi della legge sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, n. 89/1913: il notaio dovrà assistere personalmente al proprio studio per almeno tre giorni alla settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune aggregati.

Viene altresì apportata una rilevante modifica all'art. 27 della legge n. 89/1913: il notaio potrà ora ricevere gli atti in tutto il distretto di Corte d'Appello in cui ha sede. Non più nel solo territorio del distretto notarile presso cui ha sede. Una differenza non da poco: per fare un esempio, un notaio con sede in Torino che prima poteva ricevere atti solo nel territorio coperto dai distretti riuniti di Torino e Pinerolo, ora potrà riceverli altresì a Cuneo.

Modifiche ai procedimenti disciplinari per i notai

Cambiano altresì i Procuratori della Repubblica competenti ad azionare il procedimento disciplinare nei confronti dei Notai: non più quello presso il Tribunale nel cui circondario è stato commesso il fatto ove aveva sede il notaio per il quale si procede, ma quello presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio, ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso. Identico criterio viene applicato per individuare alla lettera b dell'art. 153 il Presidente del Distretto Notarile competente: non più quello ove risiedeva il notaio al tempo della commissione del fatto, ma quello in cui attualmente lo stesso risiede e solo in via residuale quello del Distretto Notarile nel quale il fatto è stato commesso.