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Cassazione, Sez. Lavoro sul Personale ATA

La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell'"an" e nel "quantum"; l'indennità di rischio, mancando nelle scuole l'esposizione ai fattori nocivi che ne costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale).

 

Così ha deciso la Cassazione, Sezione Lavoro con ordinanza n. 8968 del 31.03.2021.