Cassazione, Sez. Lavoro sul Personale ATA
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- Pubblicato: Giovedì, 13 Maggio 2021 01:29
- Scritto da Avv. Gabriele De Paola
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La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell'"an" e nel "quantum"; l'indennità di rischio, mancando nelle scuole l'esposizione ai fattori nocivi che ne costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale).
Così ha deciso la Cassazione, Sezione Lavoro con ordinanza n. 8968 del 31.03.2021.