image1 image2 image3 image4 image5

Contatore visite

Visite agli articoli
3655871

Abrogazione delle tariffe professionali: liberalizzazioni e obbligo del preventivo.

Indice articoli

 

E’ anche facile prevedere che in una situazione del genere non saranno pochi i Giudici che, per evitare di errare, procrastineranno l’incombente in attesa di quello che andrà a costituire di fatto un nuovo tariffario applicabile solo dagli organi giudicanti.

Infatti, il professionista non potrà comunque utilizzare gli importi che verranno indicati nell’emanando decreto ministeriale a pena di nullità del contratto stipulato con consumatori e microimprese con cui viene previsto il compenso. L’assurdità è però che in tal caso il professionista non potrà che rivolgere istanza al giudice affinchè questi liquidi gli onorari professionali non facendo altro che applicare lo stesso tariffario che l’avvocato non può utilizzare (sic! - ndr).

Nel caso in cui, invece, il cliente non sia un consumatore od una microimpresa l’avvocato potrà, nel redigere la parcella, mutuare i criteri e parametri che verranno stabiliti dal Ministero.

Accade di frequente, inoltre, come ad esempio nel deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo, che l’avvocato chieda la liquidazione delle spese attenendosi all’abrogato tariffario.

Dall’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni però tale prassi non potrà più essere utilizzata.

Quindi? Come comportarsi in riferimento a tal punto al momento della redazione di un decreto ingiuntivo o al momento del deposito di una nota spese?

Per quanto attiene le attività svolte prima del 24 gennaio 2012 sarà possibile allegare una nota di proposta di liquidazione del compenso che dovrà essere liquidato ad opera del Giudice sulla base delle defunte tariffe e per quanto attiene le attività svolte successivamente a tale data si potrà, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che stabilirà i nuovi parametri utili a redigere la parcella, fare un indicativo riferimento alle abrogate tariffe.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che tale soluzione sia “altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi”.

Il problema resta però nel caso in cui l’attività professionale sia svolta dopo il 24 gennaio 2012 nei confronti di un consumatore o di una microimpresa, che costituiscono una buona parte se non la maggioranza di chi si avvale dell’opera di un avvocato.

Ad ogni modo, il Consiglio Nazionale Forense consiglia di commisurare il compenso all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.

Di tale ultima indicazione l’avvocato dovrà fare uso anche nella redazione del preventivo delle spese che dovrà presentare ai nuovi clienti.

Nello svolgere tale incombente l’avvocato dovrà indicare al cliente la complessità dell’incarico e dovrà comunicare i dati della polizza assicurativa per gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dell’attività forense; dovrà perciò tentare di ipotizzare - compito più arduo! - gli oneri che sarà tenuto a porre in essere in esecuzione del mandato.

Vista la evidente difficoltà per il difensore di fare fronte a tale impegno, occorrerà provvedere all’inserimento nel preventivo di clausole di salvaguardia che facciano salve le circostanze non previste e non prevedibili dalle parti che necessiteranno di un'integrazione del compenso pattuito, il quale dovrà essere rinegoziato.

Solo a richiesta del cliente il preventivo dovrà essere reso in forma scritta, e qualora tale documento venga sottoscritto dal cliente stesso, esso è idoneo a costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale.

Non sarà possibile, a parere del Consiglio Nazionale Forense, esigere dal professionista in ogni possibile tipo di controversia lo stesso grado di analiticità nella redazione del preventivo e si dovranno indicare valori di massima, prevedibili secondo la diligenza professionale nel momento in cui il mandato viene conferito. Il professionista, per cercare di realizzare un preventivo nel modo corretto, potrà delineare varie strade ed esiti alternativi in cui la controversia possa incanalarsi indicandone i relativi costi.

Sarà lecito indicare nel preventivo un eventuale palmario (premio ragionevole conferito all’avvocato in caso di buon esito della controversia), un patto di quota lite, una somma forfettariamente stabilita per ogni attività da svolgere oppure una eventuale tariffazione oraria della prestazione.