Padova Torino: Decide il principio del Ne Bis In Idem.
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- Pubblicato: Venerdì, 11 Maggio 2012 14:26
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Qui di seguito riportiamo l'intera sentenza con le motivazioni per le quali è stato ristabilito il risultato del campo di 1 - 0 a favore del Padova nella famigerata partita infinita tra Padova e Torino.
Per coloro che non hanno la pazienza di leggere il tutto, è possibile cliccare qui.
Stiamo ovviamente parlando del match disputato all'andata, in cui incredibilmente venne meno la luce a partita in corso.
E' per tale motivo che per una mera questione di forma, per la prima volta nella storia del calcio italiano, non viene assegnata la sconfitta a tavolino alla squadra che ospita il match.
Sappiamo per certo che il Presidente Cairo ha fatto ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni.
A questo punto non siamo proprio in grado di fare una valutazione prognostica di quanto verrà da tale Corte sentenziato. Restiamo in attesa dei futuri sviluppi in proposito.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Ia SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B
COMUNICATO UFFICIALE N. 250/CGF
(2011/2012)
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 234/CGF – RIUNIONE DEL 27 APRILE 2012
COLLEGIO
Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.
1) RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO SEGUITO GARA PADOVA/TORINO DEL 3.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com.
Uff. n. 48 del 12.12.2011)
2) RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADOVA/TORINO DEL 3.12.2011 E 14.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012)
Con riguardo all’incontro di cui in epigrafe, venivano a verificarsi, sia prima dell’inizio della gara, che nel corso della stessa, diverse interruzioni dell’energia elettrica, che inducevano il direttore di gara ad interromperla, prima, e sospenderla definitivamente poi, non essendo più garantita la possibilità di regolare svolgimento della stessa. Si ricava dal referto arbitrale, che la riserva di cui all’art. 29, comma 6, lett. b), C.G.S. non era stata ritualmente formulata, ma che addirittura al termine del’incontro “dopo circa 30 minuti dalla sospensione definitiva, alla presenza della quaterna, dell’osservatore arbitrale, del vice-commissario Can B, dei capitani, dei dirigenti accompagnatori e del rappresentante della Procura Federale, il rappresentante della Lega Nazionale Professionisti Serie B, aveva comunicato, che in accordo con le due società, la gara sarebbe proseguita l’indomani 4.12.2011 alle ore 14,30.”
In seguito alla sopravvenuta indisponibilità, rispetto a quanto precedentemente assicurato dal dirigente accompagnatore del Torino F.C., la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, all’uopo interpellata, fissava la prosecuzione della gara per il giorno 14.12.2011; l’incontro dunque veniva a
completamento, senza variazione del risultato acquisito al momento della sospensione del 3.12.2011.
Con atto del 20.12.2011, ritualmente preannunciato, il Torino F.C. impugnava dinanzi alla C.G.F. la decisione (Com. Uff. n. 48 del 12.12.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal club piemontese circa la regolarità della gara e del campo di giuoco, alla stregua del disposto di cui all’art. 29, comma 6, C.G.S., che presuppone necessariamente la formulazione di “specifica riserva verbale, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altra cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul taccuino di gara”.
Con i motivi scritti, la reclamante contestava la sussistenza dei presupposti della dichiarata inammissibilità, dolendosi della mancata irrogazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 C.G.S., e mettendo in rilievo che la mancanza di energia elettrica era addebitabile alla
società ospitante, la quale era obbligata, ai sensi della normativa vigente, a tenere un generatore di emergenza funzionante, che invece la società Padova non era stata in grado di attivare in maniera tale da garantire la prosecuzione della gara in esame.
Con rituali controdeduzioni, la società Padova chiedeva la conferma del giudizio di primo grado, non avendo il Torino rispettato le modalità procedurali di cui all’art. 29, comma 6, C.G.S.; nel merito osservava l’eccezionalità e temporaneità dell’evento verificatosi. Concludeva per il
rigetto del gravame.
Con successivo Com. Uff. n. 54 del 21.12.2011, il Giudice Sportivo, pronunciandosi su altro ricorso, proposto dalla società Torino F.C. all’avvenuto “completamento” della gara di cui trattasi, in data 14.12.2011, deliberava come segue: “esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla soc.
Torino con riferimento alla gara in oggetto, delibera, la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare le cause del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione e la sua conformità alla normativa federale e di Lega”.
Nella seduta del 4.1.2012, fissata davanti alla C.G.F. I Sezione giudicante, avente ad oggetto il primo procedimento instaurato dal Torino F.C., la Corte riteneva di dover sospendere “il procedimento in attesa della definizione nel merito del secondo giudizio avanti al Giudice Sportivo
e dell’acquisizione della relativa documentazione istruttoria. Impregiudicata ogni decisione nel rito e nel merito” (Com. Uff. n 125/CGF)
Il Giudice Sportivo, da ultimo, con Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012, all’esito delle attività di indagine svolte dalla Procura Federale, deliberava di irrogare, a carico della società Padova, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, ritenendo che l’operatore addetto alla gestione e manutenzione del gruppo elettrogeno avesse “fin dalla prima delle interruzioni di corrente, omesso l’attivazione manuale di tale apparato di emergenza che avrebbe permesso… il regolare svolgimento della gara Padova/Torino del 3.12.2011”.
Avverso detta decisione, la società Padova, a sua volta, interponeva rituale reclamo innanzi questa Corte di Giustizia Federale, eccependo che la decisione assunta (cfr Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012 di cui sopra) presentava gravi ed insanabili vizi procedimentali di rito, oltre ad essere
erronea ed infondata nel merito, di talché doveva essere integralmente annullata e/o revocata; segnatamente si doleva anche della mancata astensione del Giudice Sportivo, documentando che il sig. Urbano Cairo, Presidente del Torino, è parente di IV grado (primo cugino della moglie
dell’Avv. Gianfranco Valente), circostanza tale da integrare la violazione dell’art. 28, 4 comma, C.G.S., in virtù del quale “ ai componenti degli organi di giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal c.p.c.” (v. art. 51 c.p.c.).
Deduceva, altresì, la violazione del principio del “ne bis in idem” e la sovrapponibilità dei fatti oggetto del reclamo del 16.12.2011 rispetto a quelli già dedotti con il reclamo del 6.12.2011, dichiarato inammissibile;sottolineava, in ogni caso, la tardività del secondo reclamo, promosso tredici giorni dopo il verificarsi degli accadimenti asseritamente fondanti l’irregolarità dell’incontro, quindi ben oltre il termine previsto dall’art. 29, comma 5, C.G.S..
Nel merito, eccepiva che la perizia acquisita attraverso la Procura Federale non aveva individuato alcuna precisa responsabilità in capo all’operatore addetto alla gestione e manutenzione del gruppo elettrogeno, tale da integrare il necessario nesso di causalità tra i fatti occorsi e le conseguenze disciplinari disposte dal C.G.S.. In via subordinata, lamentava l’errore tecnico dell’arbitro per la prematura interruzione della gara non avendo in alcun modo concesso il cd “tempo di attesa” .
Concludeva, pertanto, per l’annullamento e/o revoca della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012, con ripristino del risultato conseguito sul campo; in via subordinata chiedeva venisse disposta la ripetizione della gara, essendosi l’asserita irregolarità verificata per causa non imputabile al Calcio Padova.
Alla seduta del 27.4.2012, la Corte di Giustizia Federale – I Sezione giudicante – disposta la riunione dei sopra descritti procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, come di seguito argomenta.
Il reclamo del Calcio Padova S.p.A. merita accoglimento, nei termini di rito di cui appresso. Superato il profilo, dedotto in primis, della mancata astensione del Giudice Sportivo c/o la L.N.P. Serie B ai fini del presente giudizio, a fronte della mancata proposizione, nei termini, di rituale istanza di ricusazione, il profilo dedotto in secundis, circa la violazione del principio del ne bis in idem, merita, invece, sostanziale accoglimento.
In ordine alla mancata osservanza, da parte della società Torino, del disposto di cui all’art. 29, comma 6, C.G.S., e quindi relativamente all’avvenuto consolidamento della prima pronunzia del Giudice Sportivo, che in questa sede si conferma, rileva questa Corte che le argomentazioni proposte dalla società patavina sono fondate, condivisibili e di portata peraltro assorbente.
Statuisce, infatti, l’art. 29, comma 5, C.G.S., che “i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno, etc.)”, ivi comprese, deve intendersi, in base anche a quanto riportano la Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio e le previsioni vigenti disciplinanti il sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici, le condizioni di visibilità e/o agibilità per lo svolgimento e la prosecuzione della gara in relazione all’utilizzazione di adeguato impianto di illuminazione artificiale.
Orbene, sancisce, altresì, l’art. 29, comma 6, lett. b) C.G.S., che il procedimento di cui al comma 5, quando non instaurato d’ufficio, è instaurato “ su reclamo, che (però…) deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara (come nel caso di specie…) o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunziato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta.”
Trattasi di procedura, come dianzi rilevato, non rispettata dalla società Torino, essendo mancata la riserva verbale formulata dal capitano della squadra. Da ciò consegue, come inizialmente, e correttamente, disposto dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 del 12.12.2011) l’inammissibilità del reclamo stesso.
Ha controdedotto il Torino Calcio F.C. S.p.A., osservando che la ratio della citata norma, in ordine alla riserva da formulare prima o durante la gara, trova la sua ragion d’essere nella necessità di inserire all’interno degli atti ufficiali un dissenso rispetto alla prosecuzione della gara decisa nello stesso contesto dall’arbitro, il quale, non a caso, deve farne “immediata annotazione sul cartoncino di gara”.
Con la conseguenza ancora, ad avviso della detta Società resistente, che in questa ipotesi nessuna riserva, né scritta né orale, doveva essere formulata, visto che rispetto alla decisione di sospendere la gara vi era adesione da parte della società granata.
Osserva, in contrario, questa Corte che l’assunto difensivo del Torino F.C. non può essere condiviso, dato il contenuto letterale dell’art. 29, comma 6, C.G.S., a cui deve necessariamente farsi rinvio, atteso che l’irregolarità dell’impianto (rectius campo di giuoco) si era disvelata “durante la
gara o per altre cause eccezionali”, per cui il capitano della squadra interessata ad ottenere, a proprio vantaggio, non la mera sospensione della gara bensì l’inflizione ai danni di controparte della sanzione della perdita della gara stessa, a tavolino, per svolgimento divenuto irregolare, non aveva alternative al tassativo (e tempestivo) comportamento procedurale delineato dal Codice.
Né la società interessata poteva legittimamente ambire ad essere rimessa in termini, ai fini della contestazione del risultato del campo, con la proposizione di un secondo reclamo, da intendersi questa volta ex art. 29, comma 3, C.G.S., avente il medesimo fine (il conseguimento della
vittoria a tavolino causa irregolare svolgimento della gara), ma interposto solo a diversi giorni di distanza dall’accaduto, ovvero successivamente al completamento formale dell’incontro, una volta disputato, dunque, il tempo residuo di gara.
La mancata osservanza delle sopra descritte procedure ha dunque comportato, come correttamente disposto, inizialmente, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 48 del 12.12.2011), che l’originaria contestazione venisse dichiarata inammissibile, per mancanza di un presupposto condizionante dell’agire (la riserva verbale per irregolarità della gara dovuta a malfunzionamento dell’impianto).
Al fine di dedurre l’irregolarità in questione, e per dare seguito, dunque, al proprio interesse volto ad ottenere il relativo ristoro mediante risultato diverso da quello conseguito sul campo (che sarà poi definitivamente acquisito ed omologato), con richiesta di punizione sportiva ai danni della
società avversaria padrona di casa, responsabile del corretto funzionamento dell’impianto, la società torinista non aveva titolo ad aspettare il “completamento” della gara, elemento del tutto ininfluente in quanto tale rispetto all’irregolarità, già realizzatasi e quindi da contestare nei modi e tempi previsti dalle norme.
Del resto, che la “gara”, con i relativi termini perentori impugnatori avverso la sua irregolarità, fosse comunque da ritenersi quella disputata il 3.12.2011, lo ha chiaramente asseverato il Giudice Sportivo, con l’omologazione del risultato di cui al Com. Uff. n. 52 del 16.12.2011 che,
come emerge dagli atti, non è stato oggetto di specifica impugnazione.
Ne consegue, pertanto, che la decisione di cui al Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012, con la quale è stata inflitta la punizione sportiva ai danni del Padova Calcio, è stata adottata in violazione del principio del divieto del ne bis in idem.
Osservandosi, pertanto, (vedi art. 33, comma 9, C.G.S.) che ”le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con reclami in successiva istanza”, ha dunque errato il Giudice Sportivo a pronunciarsi una seconda volta sui medesimi fatti già esaminatiprecedentemente, valutando il merito e richiedendo il successivo intervento della Procura Federale per accertare le cause dei black-out elettrici, una volta che si era già spogliato delle proprie funzioni mediante la prima, corretta, pronuncia del 12.12.2011.
Per questi motivi, alla stregua delle considerazioni sopra riportate, la C.G.F., riuniti i reclami come sopra proposti dal Torino F.C S.p.A. di Torino e dal Calcio Padova S.p.A. di Padova:
- accoglie il reclamo del Calcio Padova S.p.A. e, per l’effetto, ripristina il risultato finale del campo. Dispone la restituzione della tassa reclamo;
- respinge il reclamo del Torino F.C. S.p.A.. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea
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