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Dipendenti Pubblici: è illegittima la trattenuta del 2,5% sul TFR

Dipendenti Pubblici: è illegittima la trattenuta del 2,5% effettuata dall’Amministrazione nel computo del Trattamento di fine servizio.

 Illegittima la trattenuta del 2,5% sugli stipendi degli statali

Il decreto legislativo n. 78/2010 ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2011, che per il calcolo del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si debba applicare la disciplina relativa al TFR  dettata dall’art. 2120 cod. civ.

Con il sistema previgente l’indennità di buona uscita era calcolata accantonando il 9,60% dell’80% della retribuzione da parte dell’Amministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%.

La nuova disciplina, invece, prevede che il nuovo trattamento di fine servizio venga calcolato accantonando il 6,91 % dell’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.

La nuova disciplina è chiara e la sua applicazione non comporta particolari difficoltà, l’unico problema è che l’Amministrazione continua arbitrariamente ed ingiustamente ad effettuare la trattenuta del 2,5% nei confronti del lavoratore.

Tale comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione determina un’evidente diminuzione della retribuzione e del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti.

In tal modo, infatti, sull’Amministrazione datrice di lavoro non grava l’accantonamento previsto ex lege del 6,91 % ma quello minore del 4,41%, in quanto il 2,5% viene fatto gravare ingiustamente a carico del lavoratore.

E’ di tutta evidenza come tale situazione determini una disparità di trattamento sempre a discapito dei pubblici dipendenti i quali, a differenza dei lavoratori del settore privato, si vedono gravati di tale ulteriore onere, che altro non costituisce se non un prelevamento coatto a favore dello Stato, ottenuto senza peraltro ricorrere ad alcuna negoziazione sindacale.

 

L’illegittimità di tale comportamento è stata recentemente accertata dal Tar di Reggio Calabria con la sentenza n. 53/2012.

In tale pronuncia il Tribunale Amministrativo ha ribadito come “Secondo i consueti principi in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge anteriore e, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60% sull’80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull’intera retribuzione: ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici”.

Sulla base di tale basilare ragionamento il Tar di Reggio Calabria ha condannato l’Amministrazione alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

 

Tale sentenza si pone quindi come importante apripista per tutte le cause che i pubblici dipendenti potranno intentare per recuperare tali somme indebitamente trattenute dallo Stato.


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CLICCANDO QUI E' POSSIBILE LEGGERE L'INTERA SENTENZA DEL TAR di REGGIO CALABRIA n. 52/2012 (ricorso 564/2011).