Sciopero del 3 ottobre 2025: l’assenza dal lavoro rischia di essere ingiustificata
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- Pubblicato: Sabato, 04 Ottobre 2025 12:51
- Scritto da Avv. Gabriele De Paola
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Lo sciopero, come sappiamo, è un diritto garantito dalla Costituzione (art. 40), ma subordinato all’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano modalità e limiti. Ciò vale in particolare quando l’astensione incide su settori critici o servizi pubblici essenziali.
Nel caso specifico dello sciopero del 3 ottobre 2025, la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE) ha deliberato che la proclamazione è illegittima, motivando la decisione con il mancato rispetto del preavviso e con l’assenza di condizioni eccezionali idonee a giustificare la deroga.

Questa pronuncia impone una riflessione tecnica su tre nodi fondamentali:
- il termine dei 10 giorni per il preavviso,
- le possibili deroghe in casi eccezionali (art. 2, comma 7, legge 146/1990),
- le conseguenze pratiche della dichiarazione di illegittimità fatta dalla Commissione.
Il termine dei 10 giorni: fondamento e limiti
La disciplina primigenia è quella contenuta nella legge 12 giugno 1990, n. 146, che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare:
- l’art. 2, comma 5, dispone che la proclamazione dello sciopero debba avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni alle controparti e, ove previsto, alle autorità competenti;
- l’art. 2, comma 1, richiede che nella comunicazione siano indicate le motivazioni, la durata e le modalità dell’astensione;
- l’art. 4 stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni alle regole di preavviso e procedure.
Queste norme sono state integrate dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha introdotto alcune modifiche in tema di tempistica e procedure (in particolare in tema di conciliazione preventiva).
Lo scopo del termine dei 10 giorni è duplice:
- consentire la mediazione/conciliazione fra le parti (ove applicabile) prima dell’astensione;
- permettere al datore di lavoro, all’autorità pubblica o alle amministrazioni di predisporre le misure necessarie per garantire i servizi minimi essenziali, evitando disservizi gravi per l’utenza.
È chiaro che tale termine non è una formalità: la sua inosservanza può essere valutata come vizio di legittimità dell’atto di proclamazione dello sciopero.
Tuttavia, il vincolo dei 10 giorni non è assoluto o insuperabile in ogni contesto. In dottrina e giurisprudenza si è dibattuto se possano essere tollerate comunicazioni più ravvicinate in casi eccezionali. Molto dipende da come vengano interpretati i margini di discrezionalità concessi al sindacato in presenza di evento imprevedibile o urgente.
Vediamo ora le deroghe previste (complemento dell’art. 2, comma 7) e i loro limiti:
La legge 146/1990, nel suo art. 2, comma 7, prevede una deroga all’obbligo del preavviso nei casi «di difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori».
Questo comma è spesso invocato dalle organizzazioni sindacali per giustificare proclamazioni “a sorpresa”, ritenendo che vi possano essere circostanze tali da rendere impraticabile il rispetto del termine dei 10 giorni.
Tuttavia, la pronuncia della CGSSE del 2 ottobre 2025 (rinvenibile clliccando qui) cristallizza un’interpretazione restrittiva di tale deroga: essa ha ritenuto inconferente l’invocazione di quel comma nel caso concreto, ritenendo che gli eventi indicati dai promotori (in questo caso legati all’azione navale contro la Flotilla) non costituissero una turba tale da legittimare l’astensione senza preavviso.
Il Garante ha dunque implicitamente richiamato un principio: una deroga non può applicarsi genericamente, ma solo in presenza di condizioni straordinarie, gravi e inattese, tali da impedire il rispetto del termine ordinario, e comunque compatibili con l’obbligo di tutela dei servizi essenziali.
In termini pratici, se l’evento che si assume come “grave e lesivo” poteva essere previsto o corrisponde ad un fenomeno politico già noto, la deroga può non trovare accoglimento.
Nel comunicato ufficiale la Commissione ha precisato che la proclamazione senza preavviso “non rientra nei casi di difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” secondo le condizioni legali e giuridiche applicabili.
Va osservato che i sindacati hanno annunciato di voler impugnare la delibera della CGSSE e di sostenere che l’operazione navale contro le imbarcazioni della Flotilla costituisse una violazione dell’ordine costituzionale e della sicurezza dei lavoratori coinvolti.
In definitiva, il comma 7 dell’art. 2 non garantisce una copertura automatica: la deroga è eccezionale, e non può fungere da patente generalizzata legittimante ogni sciopero improvviso.
La rilevanza della pronuncia della Commissione e le sue conseguenze pratiche
Quando la CGSSE dichiara illegittimo uno sciopero, ciò comporta una serie di effetti concreti nel rapporto tra imprese, lavoratori e sindacati:
- Effetto “segnalatorio” e vincolante sul piano amministrativo
La delibera della Commissione esercita un ruolo di vigilanza e indirizzo. Sebbene non abbia effetti automatici sull’ordine giudiziario, svolge una funzione deterrente e di base per eventuali contestazioni. - Contestazione aziendale
L’azienda può utilizzare la pronuncia come base per considerare le giornate di sciopero come assenze ingiustificate, e promuovere contestazioni disciplinari, sotto riserva del rispetto del principio del contraddittorio e della proporzionalità del provvedimento. - Sanzioni amministrative per i sindacati promotori
Ai sensi dell’art. 4 della legge 146/1990, le organizzazioni sindacali che violano le disposizioni sulla procedura di sciopero possono essere soggette a sanzioni amministrative (da 2.500 a 50.000 euro).
In dichiarazioni ufficiali il governo ha fatto riferimento a questa potenziale applicazione nel contesto dello sciopero del 3 ottobre. - Contenzioso giudiziale
Le parti – sia l’azienda, sia i lavoratori – possono rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere pronunce sull’efficacia, sulla legittimità o sull’invalidità dello sciopero o dei provvedimenti disciplinari adottati in conseguenza. - Intervento della precettazione (eventuale e differita)
Sebbene in questo caso non sia stata disposta una ordinanza di precettazione da parte del governo, in condizioni di urgenza i servizi essenziali possono essere soggetti a imposizioni legali che obbligano i lavoratori a tornare al lavoro o ad astenersi dallo sciopero, pena sanzioni.
È utile ricordare che la precettazione è strumento residuale e straordinario, previsto dall’art. 8 della legge 146/1990, e può essere adottato nei casi di “pregiudizio grave e imminente” ai diritti costituzionalmente garantiti.
In assenza di precettazione, i lavoratori che partecipano allo sciopero illegittimo non sono soggetti a sanzioni penali immediate per il solo fatto dell’adesione, ma restano vulnerabili alle ripercussioni civili, giuslavoristiche disciplinari e retributive.
Alla luce della pronuncia della Commissione e del quadro normativo, si ha motivo di ritenere che malgrado l'adesione allo sciopero sia stata molto estesa saranno molti i lavoratori destinatari di contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata.
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