Cassazione: il titolo di studio è irrilevante per l'attribuzione del livello. E' sufficiente dimostrare le mansioni svolte.
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- Pubblicato: Domenica, 04 Agosto 2024 08:33
- Scritto da Avv. Gabriele De Paola
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L'ordinanza n. 21224 del 30.07.2024 della Corte di Cassazione riguarda il caso di un’assistente socio sanitaria, G.L.. e riafferma un costante principio di diritto.
Riassumendo i passaggi della causa:
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Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4308/2017, accoglieva il ricorso di una assistente socio sanitaria. La sentenza nello specifico stabiliva che la ricorrente doveva essere inquadrata al 5° livello del c.c.n.l. Aris-Aiop 1988-1990, corrispondente alle mansioni superiori svolte.
La decisione si basava sulle prove testimoniali che dimostravano che la ricorrente aveva svolto mansioni afferenti al livello 5 del c.c.n.l., inclusa la pianificazione e l’implementazione di progetti rieducativi per disabili. -
Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1301/2019, riformava la sentenza di primo grado accogliendo l'appello della datrice che sostanzialmente basava le sue difese sulla contestazione del possesso del titolo professionale specifico di educatore da parte della ricorrente.
La Corte d’Appello riteneva erroneamente che il Decreto Ministeriale n. 520 del 1998, che richiedeva il diploma universitario abilitante per gli educatori professionali, fosse applicabile. Pertanto, la ricorrente a parere della Corte d'Appello di Catania non avrebbe potuto svolgere la professione di educatore senza il titolo professionale richiesto. -
La Corte di Cassazione, tuttavia, con ordinanza n. 21224 del 30.07.2024 ha accolto il ricorso della lavoratrice: In primo luogo, ha stabilito che la disciplina applicabile al momento dell’assunzione della ricorrente (nel 1996) fosse quella del c.c.n.l. Aris-Aiop, che non richiedeva il titolo di laurea per gli educatori. In secondo luogo ha rilevato che la Corte d’Appello ha commesso un errore di ultrapetizione nel considerare requisiti aggiuntivi non richiesti dalla domanda originale della ricorrente.
La Cassazione ha quindi ribadito un principio basilare posto a fondamento del Diritto del Lavoro: non rileva il possesso dei relativi titoli ai fini del riconoscimento del livello corrispondente alle mansioni superiori espletate in corso di rapporto su indicazione del datore di lavoro.
Ciascun lavoratore ha quindi diritto a vedersi riconosciuto il superiore livello ed inquadramento e di conseguenza la maggior retribuzione quando il datore lo abbia adibito allo svolgimento di mansioni superiori.
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