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Vademecum del Lavoratore : cosa fare in caso di...

Senza pretesa di esaustività, il nostro Studio vuole con il presente articolo fornire le prime indicazioni utili ai lavoratori per i casi nei quali i medesimi si trovino ad affrontare alcune criticità durante il corso del rapporto di lavoro.

Una sorta di "HOW TO".

Resta fermo comunque il consiglio di riferirsi immediatamente ad uno Studio Legale specializzato in Diritto del Lavoro in tutti i casi oggetto della seguente trattazione, onde evitare di commettere, volta per volta, delle leggerezze che potrebbero costare caro al lavoratore.

Trattasi di indicazioni di massima che a volte potrebbero non attagliarsi al singolo caso concreto.

COSA FARE IN CASO DI:

CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

In tal caso è necessario che il lavoratore risponda e prenda posizione sugli addebiti di cui alla lettera di contestazione entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. In alternativa, sempre entro 5 giorni, si può chiedere (sempre per iscritto) di essere sentiti a mezzo del proprio legale o di un rappresentante sindacale a cui si è conferito mandato.

ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Nel caso nel quale il datore si determini nel comminare una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento, essa potrà essere impugnata entro 20 giorni dal ricevimento. In tal caso è caldamente consigliato riferirsi ad un legale.

LICENZIAMENTO

L'impugnazione del licenziamento va effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Pertanto, nei casi di raccomandata a mani inviata dal datore è particolarmente importante assicurarsi che la data recante sia quella corrente e non una antecedente. Il lavoratore in tale occasione può altresì rifiutarsi di firmare alcunché e attendere la raccomandata inviata dal datore.

E' bene sapere che il termine di 60 giorni è decadenziale: ciò significa che, laddove non impugnato, il licenziamento sarà definitivo e non potrà condurre al deposito di un ricorso giudiziale volto all'ottenimento delle tutele previste dalla Legge, tra le quali figurano la reintegra, ove possibile, e/o il risarcimento del danno eventualmente dovuto a causa della sua illegittimità.

SCADENZA DEL CONTRATTO A TERMINE

Laddove si ritenga illegittimo il ricorso alla tipologia del contratto a termine e si voglia impugnare la relativa apposizione del termine al contratto di lavoro, è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si impugna l'apposizione del termine al contratto di lavoro e si richiede l'applicazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per i contratti a termine in vigore fino al 31.12.2012 l'impugnativa va proposta entro 60 giorni dal raggiungimento del termine, mentre per quelli a termine aventi decorrenza a far corso dall'01.01.2013 tale termine è stato allungato a 120 giorni.

ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Laddove si ritenga illegittimo il ricorso al contratto di apprendistato in ragione ad esempio di vizi di forma del contratto, di carenza nella formazione o di assegnazione a mansioni diverse da quelle contrattualizzate, il contratto va impugnato sempre con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla scadenza del contratto o dal recesso esercitato del datore di lavoro.

ILLEGITTIMITA' DELL'APPOSIZIONE DEL PATTO DI PROVA

Nel caso in cui ci si trovi ad impugnare l'illegittima apposizione del patto di prova (in quanto ad esempio si abbia già lavorato alle dipendenze del medesimo datore con un contratto precedente che già recava la suddetta clausola di prova) valgono le medesime considerazioni fatte in tema di impugnazione de licenziamento. Per cui sarà necessario inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla comunicazione con la quale il datore sostiene che il lavoratore non abbia superato la prova.

SCADENZA E/O ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO A PROGETTO

Laddove si ritenga che il datore si sia illegittimamente avvalso del contratto a progetto in luogo di un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di un'altra tipologia contrattuale il contratto va impugnato nelle solite forme della raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza del medesimo o dal recesso unilaterale operato da parte del datore.

PRESTAZIONI LAVORATIVE ESEGUITE A FAVORE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nel caso in cui il datore di lavoro fosse un appaltatore, il lavoratore che non sia stato retribuito ha diritto di far valere i propri diritti anche nei confronti della committente, in virtù di esplicita previsione legislativa in base alla quale la committenza risponde per il mancato pagamento delle retribuzioni e della contribuzione dei lavoratori dell'appaltatrice laddove venga intenta azione giudiziaria anche nei suoi diretti confronti. Tale azione andrà intentata entro un biennio dalla cessazione dell'appalto.

DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Laddove si versi nella frequente ipotesi per cui il lavoratore abbia di fatto svolto e ricoperto mansioni superiori a quelle formalizzate nel contratto  o nella lettera di assunzione, egli ha diritto ad agire contro il datore per il pagamento delle differenze retributive dovutegli in base al livello che effettivamente gli doveva essere attribuito.

L'azione per le  differenze retributive si prescrive entro 5 anni.

 

Lo STUDIO LEGALE DE PAOLA LONGHITANO di TORINO è esperto in materia di Diritto del Lavoro e mette al servizio della propria clientela tutta la propria competenza ed esperienza maturata negli anni.

Per prendere un appuntamento sarà sufficiente chiamarci al numero 0113173816 oppure compilare la Richiesta di Consulenza nella apposita pagina presente sul sito, cliccando qui.