Sezione Unite 2016: Il dipendente pubblico precario ha diritto al risarcimento del danno
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- Pubblicato: Giovedì, 21 Aprile 2016 20:54
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E' ormai nota alle cronache l'annosa questione che riguarda l'esercito di dipendenti pubblici che vivono nel precariato e che sono stati assunti con innumerevoli contratti a termine da parte di Stato, Regioni e soprattutto dei Comuni.
La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016 è intervenuta risolvendo dei nodi di diritto in materia di pubblico impiego e di precariato.
La Cassazione nella sua composizione più autoritaria e cioè a Sezioni Unite si è espressa infatti recentemente in materia di risarcimento del danno subito da dipendenti pubblici assunti a mezzo di una serie reiterata ed abusiva di contratti a termine.
Il ricorso ai contratti a termine in maniera massiccia, come avvenuto soprattutto per le insegnanti supplenti comunali e statali, ma anche per infermieri e diverse altre categorie di dipendenti pubblici precari, viene considerato illegittimo e va sanzionato ai sensi della medesima norma che si utilizza per sanzionare i datori privati che pure abusano di contratti a termine in luogo di ricorrere al contratto a tempo indeterminato.
Le Sezioni Unite hanno infatti sancito che anche ai dipendenti pubblici si debba applicare la sanzione prevista dall'art. 32 comma 5 della Legge 183 del 2010 che prevede il ristoro del lavoratore con la corresponsione di una indennità compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Pertanto, ogni altro rimedio sinora applicato dai Tribunali del Lavoro non è da ritenersi corretto in riferimento al pubblico impiego e ciò è spiegabile in virtù del fatto che non possa verificarsi perdita del posto di lavoro nel settore pubblico per i lavoratori assunti a termine.
Per ottenere un posto pubblico è infatti necessario sostenere un concorso, come previsto ex art. 97 Cost., cosa che invece di certo non avviene per i lavoratori a termine.
Cosa ben più importante è però che il lavoratore è esonerato dal dover provare il danno subito, atteso che esso è presunto nella misura contenuta tra un minimo ed un massimo (e cioè tra le 2,5 e le 12 mensilità, come detto sopra).
Pertanto, il dipendente pubblico che abbia subito una illegittima precarizzazione del proprio impiego dovuta ad un abusivo e reiterato ricorso alla contrattazione a termine da parte degli Enti pubblici, ha diritto al risarcimento del danno come previsto dall'art. 32, comma 5 Legge 4 Novembre 2010, n. 183 e quindi ad una misura pari ad una indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (ossia della retribuzione lorda).
In merito alla stabilizzazione (ossia della trasformazione in contratto a tempo indeterminato) invece, la sentenza delle SS.UU. ribadisce il divieto di cui all'art. 36 comma 5, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Benché quindi la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato venga esclusa, si tratta comunque di un motivo valido per impugnare il termine illegittimo apposto ai contratti dei lavoratori pubblici, che non potrà che condurre ad un risarcimento economico.
Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino è esperto di Diritto del Lavoro, anche nel settore del pubblico impiego, materia più spinosa e che presenta sovente diverse difficoltà, ben maggiori di quelle afferenti al settore privato, di cui pure si occupa.
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