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D. L. 1/2012 Titolo 3 Capo 2

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i

diritti aeroportuali

Art. 71

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la

determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli

aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi

dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.

250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui

all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche'

di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi

di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di

tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,

che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo

parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del

Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle

infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',

nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,

all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione

tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa

istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73,

trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo

stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e

della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai

diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea

di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006

della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a

compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al

decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della

direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al

libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli

aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare

l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a

mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 72

Definizioni

1. Ai fini dei presente Capo si intende per:

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per

l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli

impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del

traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti

necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni

legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre

attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire

le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di

coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti

negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che

trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per

l'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore

aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo

delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente

dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al

decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle

operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai

corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni

di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato

come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore

aeroportuale.

Art. 73

Autorita' nazionale di vigilanza

1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di

regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del

presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte

dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo

71, comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito

dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita

struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e

strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto,

che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e

l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della

Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attivita'

svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili

e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni

sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i

responsabili del trattamento di dati privilegiati.

4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente

e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica

nonche' da cinque unita' di personale tecnico amministrativo

inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e

tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il

Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del

personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente

all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente

nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed

al funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,

e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli

aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da

utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla

corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e

con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione

aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo

stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento

dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu'

sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione

trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.

Art. 74

Reti aeroportuali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo

parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti

aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore

aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di

tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare

all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo

articolo 80, comma 1.

3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,

informandone la Commissione europea, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle

finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un

sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che

servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun

aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui

all'articolo 77.

Art. 75

Non discriminazione

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare

discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di

vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli stessi

diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,

compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il

gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi

di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

Art. 76

Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,

l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di

cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del

traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di

assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti

rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli

predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione

degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza

che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in

coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il

gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere

rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di

riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce

lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta

all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo

svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in

particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti

dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi

progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC -

Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla

determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale

sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte

le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione

dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore

al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro

sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati

di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio

dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Art. 77

Trasparenza

1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede

alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali

forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o

alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli

elementi utilizzati per la determinazione del sistema o

dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni

richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a

corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti

aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche

accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente

gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi

delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza

nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'

aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati

all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita'

dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai

servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in

cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le

infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si

riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per

quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli

investimenti previsti;

h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle

installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con

riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.

3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto

comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,

informazioni, in particolare, riguardanti:

a) le previsioni del traffico;

b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo

previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono,

a norma della legislazione di riferimento, da trattare come

informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di

gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici

regolamenti di riferimento.

Art. 78

Norme di qualita'

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di

vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore

aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono

essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di

riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un

accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'

dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore

con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio

che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti

aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel

quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Art. 79

Differenziazione dei servizi

1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a

variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali

o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi

personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale

specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato

in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al

comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione

oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano

accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un

terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di

utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita'

dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti,

obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed

approvati dall'Autorita' di vigilanza.

Art. 80

Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per

l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva

1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione

della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti

aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi

forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano

applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a),

alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con

analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di

servizio reso.

2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di

cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e

tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime

tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di

vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti

al nuovo regime.

4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il

gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli

contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i

provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento

della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni

scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute

meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto

al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui

al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della

determinazione dei diritti aeroportuali.

Art. 81

Aeroporti militari aperti al traffico civile

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi

negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto

anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica

militare, che stipula apposita convenzione con il gestore

aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione

delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.

Art. 82

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei

compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 83

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

il comma 1-bis e' soppresso.

Art. 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,

n. 107

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.

107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette

all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a

destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti

nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono

assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne

l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di

cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";

c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole

"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:

"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Art. 85

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'

inserita la seguente: "coordinatore";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'

inserita la seguente: "coordinatore";

c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo

accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli

altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono

sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri

italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare

la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad

accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del

comitato etico di coordinamento";

d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri

partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;

e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'

inserita la seguente: "coordinatore";

f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la

seguente: "coordinatore".

Art. 86

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi

dovuti per le pratiche di motorizzazione

1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

il secondo periodo e' soppresso.

2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei

corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e

dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i

sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo

2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni

previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del

servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre

2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel

caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara

pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da'

adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad

un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione

contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante

della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere

preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della

predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si

intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture

dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di

mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici

all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e

organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza

pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

Art. 87

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in

materia di brevetti

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini

dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima

professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo

secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007,

n. 206.".

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui

all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita'

di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si

considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in

proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'

competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai

soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere

professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla

qualifica professionale.".

Art. 88

Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi

passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici

di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di

smaltimento e depurazione

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle

societa' il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono

soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la

disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del

presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a

decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo

stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 89

Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione

europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del

presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento

dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul

conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della

sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di

Giustizia.

2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre

penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato

recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata

sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle

risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi

contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Art. 90

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le

nuove imprese

1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede

operativa in Italia;";

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote

od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da

persone fisiche;";

c) al comma 5:

1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative

e";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di

investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono

essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa

destinataria su un periodo di dodici mesi.".

Art. 91

Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della

residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.

Procedura d'infrazione n. 2010/4141

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I

soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui

redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i

quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza

in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella

assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo

2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono

richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in

conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011,

causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di

attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro,

le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i

criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di

versamento.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti

effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies

dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 92

Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti

successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del

principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27

luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,

qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di

accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della

copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere

indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base

delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli

elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,

l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel

termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta

ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima

della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".

2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le

verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34

del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale

approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli

accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno

agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette

disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 93

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente

dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:

"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della

maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei

confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi

soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore

imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il

cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla

detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo

anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la

maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni

esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Art. 94

Domanda di sgravio dei diritti doganali

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di

non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati

dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905

del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454

resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione

Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 95

Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui

redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;

b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire

le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";

c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano

sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento"

sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista

per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel

decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e'

abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5

milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte

del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4

dell'articolo 35 del presente decreto.

Art. 96

Residenza OICR

1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e' cosi' modificato:

a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti

pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale

nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio,

residenti nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano

altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le

seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del

risparmio istituiti in Italia e";

c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I

redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio

istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede

in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello

Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre

1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte

sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione

sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate

sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le

ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed

altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute

previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo

26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della

legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 97

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del

Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)

n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune

misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,

alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre

2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle

banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete

metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla

circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello

dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e

monete metalliche in euro).

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e

dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche

in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono

affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla

circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si

intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento,

le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e

prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici

che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di

banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o

monete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di

denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio

dell'attivita' di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che

partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al

pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote

nei limiti di dette attivita' accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono

svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea

(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni

relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote

denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete

metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente

alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.

1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal

Regolamento (UE) n. 1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote

e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali

hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e

le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al

comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete

metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla

circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne

corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete

metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al

Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato.

La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano

inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'

subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della

Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che

risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'

subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa

europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In

relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del

Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non

adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o

sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle

non possono essere rimborsate.

6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco

pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002

C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al

Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere

contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)

n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete

metalliche in euro;

- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,

paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite

dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del

contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti

dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16

settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e

dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle

banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei

gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della

Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la

Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi

protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del

predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad

esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e

delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli

ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che

ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote

processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;

in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un

proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,

il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre

autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie

generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi

protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di cui agli

articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409,

come modificati e integrati dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,

nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete

metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente

articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione

occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle

informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,

nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure

necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.

1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione

della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del

Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)

n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.

1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al

presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al

comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle

finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e

monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del

contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad

euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,

in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo

2 luglio 2010, n. 104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui

casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della

Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle

disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del

contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo

specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza

contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione

di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote

interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del

gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione

a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del

presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso

in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di

apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'

comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature

conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale

Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della

Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle

disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di

altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento

sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse

possono avere per l'attivita' di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione

della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle

disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del

contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e

il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle

rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,

informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti

l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa

vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca

d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore

adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza

del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."

b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle

banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro

sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di

sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro

trasmissione all'Autorita' competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia

trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come

modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al

comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale

Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione

europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita'

Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2

quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in

custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e'

finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote

custodite che presentano le medesime caratteristiche di

falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi

2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano

alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il

custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni

richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione

agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2

e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,

la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo

equivalente.

5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia

delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e'

tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di

sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in

relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a

5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto

gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e

dall'articolo 8 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate

disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro

coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale

penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e

delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle

monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'

pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella

presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei

confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati

dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad

esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto

all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano

necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni

sanzionate penalmente.".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come

modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:

"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al

Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni

relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete

metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni

applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con

provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana.".

b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:

"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o

delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del

contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa

pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione

spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del

Tesoro.".

c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative

di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni

in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di

dati e informazioni.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni

competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 98

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012