D. L. 1/2012 Titolo 3 Capo 2
Capo II
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali
Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la
determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi
di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo
parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73,
trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e
della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a
mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del
traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per
l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente
dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle
operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore
aeroportuale.
Art. 73
Autorita' nazionale di vigilanza
1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del
presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo
71, comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita
struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e
l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della
Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni
sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente
e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica
nonche' da cinque unita' di personale tecnico amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e
tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il
Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed
al funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,
e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e
con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento
dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu'
sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti
aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di
tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare
all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo
articolo 80, comma 1.
3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,
informandone la Commissione europea, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui
all'articolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di
vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli stessi
diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di
assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli
predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza
che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in
coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo
svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi
progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC -
Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale
sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione
dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o
alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli
elementi utilizzati per la determinazione del sistema o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti
aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche
accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente
gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza
nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'
aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita'
dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in
cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le
infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si
riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli
investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono,
a norma della legislazione di riferimento, da trattare come
informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici
regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di
vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale
specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al
comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano
accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di
utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione
della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti
aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano
applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a),
alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con
analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di
servizio reso.
2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti
al nuovo regime.
4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i
provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
determinazione dei diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto
anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica
militare, che stipula apposita convenzione con il gestore
aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Altre misure di armonizzazione
Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette
all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti
nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono
assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del
comitato etico di coordinamento";
d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri
partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la
seguente: "coordinatore".
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi
dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da'
adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad
un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si
intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di
mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in
materia di brevetti
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini
dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 206.".
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita'
di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.".
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi
passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di
smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle
societa' il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono
soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a
decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo
stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul
conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata
sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle
risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede
operativa in Italia;";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote
od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da
persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative
e";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo
2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in
conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro,
le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i
criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di
versamento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 92
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti
successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli
elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno
agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi
soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il
cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la
maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454
resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano
sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento"
sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista
per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e'
abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4
dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale
nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le
seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e";
c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I
redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte
sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre
2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle
banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e
monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche
in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono
affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla
circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento,
le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e
prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici
che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di
banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o
monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente
alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al
comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla
circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In
relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle
non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e
dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi
protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un
proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre
autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi
protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di cui agli
articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409,
come modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente
articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione
occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al
presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al
comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del
contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo
specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione
di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote
interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione
a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso
in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'
comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e
il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,
informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti
l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di
sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro
trasmissione all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al
comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale
Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione
europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2
quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in
custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote
custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi
2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano
alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il
custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e'
tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di
sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e
dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro
coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale
penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e
delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle
monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella
presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad
esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al
Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni
relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.".
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o
delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del
contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro.".
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di
dati e informazioni.".
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012