Mediazione Condominiale: La Riforma Cartabia esonera l'Amministratore dal dovere indire l'assemblea per aderire
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- Pubblicato: Giovedì, 30 Marzo 2023 19:41
- Scritto da Avv. Gabriele De Paola
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La Riforma Cartabia ha innovato anche la materia della mediazione.
Come noto, ora l'Amministratore di Condominio viene incaricato dal D. Lgs. 149/2022, di attivare, aderirire e partecipare alla mediazione senza la preventiva delibera assembleare.
Ma come si coniuga questa previsione di Legge con la realtà processual civilistica?
Sappiamo tutti come la mediazione sia fin dall'introduzione del D. Lgs. 28/2010 uno strumento utilissimo per ridurre il contenzioso nonchè assolva alla condizione di procedibilità per fare causa nelle materie in cui essa è prevista come obbligatoria.
Sappiamo altresì che in caso di mancata adesione all'invito al primo incontro e addirittura in caso di mancata adesione alla fase di negoziazione, i Giudici sono autorizzati a valutare il comportamento delle parti ai sensi dell'art. 116 c.p.c. .
La Riforma Cartabia, animata dall'intento di perorare ancor di più la strada deflattiva e di riduzione del contenzioso giudiziario spinge forte l'acceleratore dunque nella direzione della Mediazione obbligatoria, addirittura qui rimettendo non più all'Assemblea di Condominio di deliberare se partecipare o meno alla mediazione bensì rimettendo tale decisione all'Amministratore di Condominio (figura particolarmente oggetto di critiche nella nostra comune esperienza sensibile).
L'Assemblea di Condominio viene chiamata solamente più a ratificare l'operato dell'Amministratore quando questi le sottoponga l'eventuale accordo raggiunto con la controparte. In caso di mancata ratifica del suo operato, si apriranno necessariamente le porte della causa, procedendo alla redazione di verbale negativo della mediazione.
La Riforma Cartabia prevede, con la formulazione del nuovo articolo 5-ter del Dlgs n. 206 che: «L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dal'art. 1136 c.c. (che si ricorda essere, in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà dei millesimi). In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa».
Come sempre, il Legislatore moderno è spesso lacunoso nella redazione delle norme, lasciando poi ampio spazio a Dottrina e Giurisprudenza per colmare i vulnus legislativi.
Non si preoccupa infatti il Legislatore di prevedere cosa possa succedere quando l'Amministratore, vuoi per sua decisione erronea, vuoi per dimenticanza e trascuranza, vuoi per neanche troppo malcelata antipatia verso il singolo condomino che ha indetto la mediazione (situazione quest'ultima molto ricorrente nella prassi), non aderisca all'invito in mediazione, magari senza neppure notiziare il Condominio dell'invito ricevuto.
Secondo l'unica interpretazione possibile, si deve ritenere che la volontà del Legislatore fosse quella di promuovere con maggior forza la mediazione e quindi sembrerebbe praticamente scelta obbligata per l'Amministratore di condominio aderire alla mediazione indetta da un condomino, per non incorrere nella responsabilità per gravi irregolarità di cui all'art. 1129 codice civile.
Solo la prassi ed eventuali future pronunce dei Tribunali di merito e della Cassazione potranno dare una risposta compiuta a queste domande.
Tuttavia ad oggi si ritiene che un Amministratore che ritenga di non dover dare seguito ad una mediazione indetta da un condomino debba ponderare attentamente tutti i rischi correlati a quello che per il medesimo rischia di trasformarsi in un vero e proprio terremoto diretto a fargli perdere il mandato di gestione del Condominio.
Lo Studio Legale De Paola Longhitano, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 57, è lieto di fornire alla propria clientela consulenza in materia condominiale. Laddove abbiate bisogno di un nostro intervento, contattateci al n. 011.3173816.