D. L. 1/2012 Titolo 1 Capo 1
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)
GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18
testo in vigore dal: 24-1-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In
caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti. 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia
di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice
civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.
3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice
civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente
articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita'
limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei
requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso
inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del
registro, su richiesta degli amministratori, verificata la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si
applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e' depositato
entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la
sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori
non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori
devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la
trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo
2484.
La denominazione di societa' semplificata a responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede
della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di
questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito
il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
Art. 4
Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti
funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere
i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.