image1 image2 image3 image4 image5

Contatore visite

Visite agli articoli
3663335

D. L. 1/2012 Titolo 1 Capo 1

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1  

Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle 

infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)  

GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18

testo in vigore dal: 24-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

  Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per 

favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine 

di  allinearla  a   quella   dei   maggiori   partners   europei   ed 

internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte  alla 

modernizzazione ed  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  nazionali, 

all'implementazione  della  concorrenza  dei  mercati,  nonche'  alla 

facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;  

   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella 

riunione del 20 gennaio 2012;  

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del 

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle 

finanze;  

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 1

Liberalizzazione delle attivita' economiche

e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese  

  

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n. 

148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica 

sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di 

concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate, 

dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del 

presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:  

    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni, 

licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione 

comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non 

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e 

compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio 

di proporzionalita';  

    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita' 

economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche 

perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente 

finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono 

limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati 

ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate 

e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di 

nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici 

ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia' 

presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi, 

ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e 

servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita', 

ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori 

economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori 

nei loro confronti.  

  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni 

all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni 

caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e 

ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse 

pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i 

quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di 

piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti 

e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli 

necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al 

paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla 

liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita' 

sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli 

obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.  

  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i 

criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22 

dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle 

Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di 

intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro 

il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo 

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le 

attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso 

dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio 

delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per 

l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione, 

individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato 

che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di 

entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della 

concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di 

trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, 

anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In 

mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato 

positivamente.  

  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e 

alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi 

restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 

della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto 

adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita' 

degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio 

2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri, 

nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il 

termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero 

dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto 

all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In 

caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo 

precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della 

virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di 

Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei 

rispettivi statuti.    5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i 

servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i 

servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come 

definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n. 

59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi 

nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a 

regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.  

Art. 2

Tribunale delle imprese  

  

  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in 

materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite, 

ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia 

di impresa»;  

    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta' 

industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in 

materia di impresa»;  

    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:  

  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).  

  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:  

    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo 

10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;  

    b) controversie in materia di diritto d'autore;  

    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.  

  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente 

alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice 

civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o   che   le 

controllano, per le cause:  

    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di 

socio e' oggetto di controversia;  

    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad 

ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i 

diritti inerenti;  

    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi 

sociali;  

    d) tra soci e societa';  

    e) in materia di patti parasociali;  

    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi   o   di 

controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari;  

    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai 

creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le 

controllano;  

    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n. 

3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice 

civile;  

    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o 

forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di 

cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando 

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».  

  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle 

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di 

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 

2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente: 

«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di 

cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e' 

quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».  

  3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle 

disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio 

dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi 

dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  

  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6 

settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente: 

  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la 

sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo 

26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».  

  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai 

giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore 

del presente decreto.  

  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita' 

relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o 

maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie 

disponibili a legislazione vigente".  

Art. 3

Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata  

  

  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente 

articolo:  

  "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita' 

limitata)  

  La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere 

costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che 

non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della 

costituzione.  

  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve 

indicare:  

    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il 

domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;  

    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa' 

semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la 

sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;  

    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro 

sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il 

conferimento deve farsi in denaro;  

    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo 

comma dell'articolo 2463;  

    5) luogo e data di sottoscrizione.  

  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli 

amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro 

delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale, 

allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni 

previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica 

comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale 

si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.  

  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei 

requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine 

perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso 

inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del 

registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la 

sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.  

  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate 

dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si 

applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato 

entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio 

del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la 

sede sociale.  

  Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui  al  primo 

comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori 

non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di  diritto 

e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno 

il requisito di eta' in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori 

devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la 

trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo 

2484.  

  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita' 

limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede 

della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui 

questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella 

corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato 

alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso 

pubblico.  

  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla 

societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di 

questo capo in quanto compatibili.".  

  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito 

il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si 

scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir 

meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a 

tutti i soci.".  

  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di 

concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il 

Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata 

in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene 

tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i 

criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.  

Art. 4

Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali  

  

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione 

dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto 

della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica 

e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti 

funzioni:  

    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su 

segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato, 

le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della 

concorrenza;  

    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere 

i limiti alla concorrenza;  

    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone 

al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui 

all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;  

  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la 

Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a 

privati e enti pubblici.  

  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le 

risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a 

legislazione vigente.