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Autovelox Fisso: Si alla multa quando segnalato da cartelli stradali

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AUTOVELOX FISSO - MULTA

La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con sentenza n. 4067 del 15 marzo 2012 ha avuto modo di esprimersi in materia di multe per autovelox.

Autovelox fisso: multa annullabile se non segnalato da cartelli visibili

Nella fattispecie esaminata la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla questione attinente alla scarsa visibilità dell’apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità.

Invero, Il difensore di parte ricorrente sicuramente intendeva riferirsi alla mancata o scarsa segnalazione con cartellonistica stradale della rilevazione elettronica della velocità.

Ebbene, dalla stessa ratio decidendi della Corte di Cassazione è possibile desumere che, al contrario, quando l'attività di rilevazione della velocità non sia adeguatamente segnalata a mezzo di cartellonistica stradale, la sanzione debba essere annullata.

Ricordiamo che in questa fattispecie la S.C. si è espressa in tema di autovelox fissi, affermando altresì che "l’impiego di apparecchiature di controllo elettronico che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un tempo successivo esenta dall’obbligo della contestazione immediata e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata."

Giova poi qui ricordare che la medesima Suprema Corte, Sesta Sezione, con ordinanza del 13.01.2011 n. 680, sostiene che ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità è necessaria la presenza di segnaletica preventiva di informazione agli automobilisti in transito del posizionamento dell'apparecchiatura di rilevazione elettronica della velocità. Tuttavia non è necessario che tale circostanza sia riportata all'interno del relativo verbale.

La distanza alla quale deve essere posizionata la cartellonistica relativa è di almeno un chilometro prima della postazione per il rilevamento della velocità, ma tale distanza ha rilievo solo fuori dai centri abitati, così come prescritto dalla Legge 29 Luglio 2010, n. 120 recante nell'intestazione "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", all'art. 25, comma 2, ultimo periodo.

A maggior ragione, bisognerà dire che la pattuglia che provveda ad effettuare una rilevazione elettronica della velocità con postazione mobile, anziché fissa, dovrà rendersi ben visibile agli automobilisti, insieme anche alla vettura e alla stessa apparecchiatura per la rilevazione, così come previsto ex art. 43 Codice della strada.

In caso opposto si ricade nel c.d. "agguato” alle finanze del cittadino, ai fini di rimpolpare le casse Comunali, anziché porre in essere un comportamento preventivo per la sicurezza stradale.


 

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 15 marzo 2012, n. 4067

Presidente – Goldoni
Relatore – Bucciante

La Corte, ritenuto che:

- si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;
- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
<< Con sentenza n. 164/2009 il Giudice di pace di Paola respinse l’opposizione proposta da L. R. avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 c.d.s., accertata mediante un apparecchio elettronico di rilevamento a distanza della velocità.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Paola, che con sentenza n. 392/2010 ha rigettato il gravame.

L. R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Paola non ha svolto attività difensive in questa sede.

Con il primo motivo di ricorso L. R. lamenta che il Tribunale ha erroneamente qualificato come “nuova” la deduzione relativa all’illegittimità del verbale in questione, sotto il profilo della mancanza di presegnalazione dell’“autovelox”: illegittimità che invece era stata già prospettata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

La censura risulta manifestamente infondata, poiché nel contesto del ricorso in opposizione – che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato – la questione di cui si tratta non era stata sollevata: si faceva cenno soltanto alla scarsa visibilità dell’apparecchiatura, non alla mancanza di segnaletica che preavvisasse della eventualità di controllo elettronico della velocità in quella strada. Il tema era pertanto precluso nel giudizio a quo (Cass. 16 luglio 2010 n. 16764, 16 aprile 2010 n. 9178).

Con il secondo motivo di ricorso L. R. ribadisce la tesi, respinta con la sentenza impugnata, dell’invalidità della contestazione, in quanto non effettuata al momento dell’accertamento.

Neppure questa doglianza appare accoglibile, in quanto <<L’infrazione di cui all’art. 142, 9° comma, cod. strad. (eccesso di velocità) deve essere immediatamente contestata al trasgressore se la violazione è stata accertata mediante strumenti che consentono la misurazione della velocità del veicolo a una congrua distanza prima che questo transiti dinanzi al posto di accertamento; diversamente, l’impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l’autovelox) che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un tempo successivo esenta dall’obbligo della contestazione immediata e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata>> (Cass. 3 marzo 2008 n. 5774, 18 aprile 2007 n. 9308).

Contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vengono indicate valide ragioni per discostarsi – anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste nell’assunto secondo cui il Comune di San Lucido avrebbe dovuto dare la prova dell’avvenuta taratura del dispositivo impiegato nella specie: adempimento che invece nessuna norma impone (Cass. 24 aprile 2010 n. 9846, 15 dicembre 2008 n. 29333).

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5, seconda ipotesi, c.p.c.>>;

- le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;

- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

- il ricorso viene pertanto rigettato;

- non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2012