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Autovelox Fisso: Si alla multa quando segnalato da cartelli stradali

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AUTOVELOX FISSO - MULTA

La Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con sentenza n. 4067 del 15 marzo 2012 ha avuto modo di esprimersi in materia di multe per autovelox.

Autovelox fisso: multa annullabile se non segnalato da cartelli visibili

Nella fattispecie esaminata la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla questione attinente alla scarsa visibilità dell’apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità.

Invero, Il difensore di parte ricorrente sicuramente intendeva riferirsi alla mancata o scarsa segnalazione con cartellonistica stradale della rilevazione elettronica della velocità.

Ebbene, dalla stessa ratio decidendi della Corte di Cassazione è possibile desumere che, al contrario, quando l'attività di rilevazione della velocità non sia adeguatamente segnalata a mezzo di cartellonistica stradale, la sanzione debba essere annullata.

Ricordiamo che in questa fattispecie la S.C. si è espressa in tema di autovelox fissi, affermando altresì che "l’impiego di apparecchiature di controllo elettronico che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un tempo successivo esenta dall’obbligo della contestazione immediata e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata."

Giova poi qui ricordare che la medesima Suprema Corte, Sesta Sezione, con ordinanza del 13.01.2011 n. 680, sostiene che ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità è necessaria la presenza di segnaletica preventiva di informazione agli automobilisti in transito del posizionamento dell'apparecchiatura di rilevazione elettronica della velocità. Tuttavia non è necessario che tale circostanza sia riportata all'interno del relativo verbale.

La distanza alla quale deve essere posizionata la cartellonistica relativa è di almeno un chilometro prima della postazione per il rilevamento della velocità, ma tale distanza ha rilievo solo fuori dai centri abitati, così come prescritto dalla Legge 29 Luglio 2010, n. 120 recante nell'intestazione "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", all'art. 25, comma 2, ultimo periodo.

A maggior ragione, bisognerà dire che la pattuglia che provveda ad effettuare una rilevazione elettronica della velocità con postazione mobile, anziché fissa, dovrà rendersi ben visibile agli automobilisti, insieme anche alla vettura e alla stessa apparecchiatura per la rilevazione, così come previsto ex art. 43 Codice della strada.

In caso opposto si ricade nel c.d. "agguato” alle finanze del cittadino, ai fini di rimpolpare le casse Comunali, anziché porre in essere un comportamento preventivo per la sicurezza stradale.