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Morte per amianto ed Eternit - I parenti hanno diritto al risarcimento del danno - Approfondimento sul Danno Tanatologico

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Eternit e amianto - Risarcimento alle vittime e ai parenti delle vittime di amianto

- Approfondimento sul Danno Tanatologico -

Il danno tanatologico, come già detto sopra, è il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.

Esso rientra nella categoria del danno non patrimoniale e rappresenta una fattispecie ulteriore rispetto a quelle già previste di danno morale, esistenziale e biologico.

Il danno tanatologico rientra nella categoria del danno di natura “non patrimoniale” exart. 2059 c.c., il cui fondamento è rinvenibile negli artt. 2 e 32 della Costituzione, ovvero nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Il Codice del 1942 disciplinava il risarcimento del danno morale derivante da reato (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) quale compensazione pecuniaria del dolore subito.

Il danno morale era, pertanto, risarcibile solo se connesso ad un danno patrimoniale.

Successivamente, con la sentenza n. 88 del 26 luglio 1979, la Corte Costituzionale consentì la diffusione del concetto di danno alla persona, statuendo che la salute è un “diritto fondamentale, primario ed assoluto dell’individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l’art. 2059 del codice civile”.

Tale sentenza ha dato il passo ad una successiva pronuncia della Consulta, n.184 del 1986, ritenuta di fondamentale importanza per l’affermazione del danno alla persona.

Con la suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito definitivamente la summa divisio tra il danno-evento e il danno-conseguenza, facendo rientrare nella prima categoria il danno biologico, e nella seconda il danno morale subiettivo e quello patrimoniale. Per quanto riguarda il danno tanatologico si sono delineati distinti orientamenti: nella suddetta pronuncia era stata indicata la natura del danno-evento come peculiare del pregiudizio arrecato alla salute. Pertanto, il danno alla salute, subìto dai prossimi congiunti a seguito della morte del soggetto, era azionabile iure proprio.

Attualmente il quadro giurisprudenziale prevalente è orientato a riconoscere l’autonoma risarcibilità del danno catastrofico e del danno biologico terminale trasmissibili iure hereditario, ma a negare la risarcibilità del danno tanatologico in sé, salvo però riconoscere e liquidare agli eredi della vittima il danno tanatologico subito per la perdita del congiunto.

Le problematiche relative alla figura del danno tanatologico dunque riguardano la difficoltà di individuare se lo stesso sia risarcibile o meno.

In particolare, il tema della sua risarcibilità è stato ed è tutt’oggi oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale.

A tal proposito è utile menzionare alcune rilevanti pronunce in materia.

L’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico, in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte, atteso che il soggetto leso è quello deceduto, ed il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi.

Altra parte della Dottrina sostiene, invece, la configurabilità dell’esistenza di soggetti legittimati all’indennizzo, come del resto avviene nel caso di risarcimento da danno biologico riconosciuto agli eredi.

Tra le tesi che negano la risarcibilità, vanno menzionate le sentenze delle Sezioni Unite n. 26972 e n. 26973 dell’11 novembre 2008, con le quali la Corte di Cassazione, dopo aver effettuato una netta separazione tra danno patrimoniale ex art. 2043 e danno non patrimoniale ex art. 2059, ha definito le varie categorie di danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, e così via, come “descrittive”, concepite dalla Dottrina come differenti estrinsecazioni del concetto di danno non patrimoniale.

Secondo la Suprema Corte, il danno tanatologico puro non è risarcibile, ma lo sono i riflessi morali dell’evento lesivo sulla sfera giuridica degli eredi.

In tale contesto, si inserisce la sentenza dell'8 aprile 2010, n. 8360 in virtù della quale la Corte di Cassazione, ha riconosciuto trasmissibile agli eredi il diritto al risarcimento del danno tanatologico qualora la morte del soggetto sopraggiunga immediatamente oppure a breve distanza di tempo dall’azione lesiva, in quanto l’evento lede non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita.

Spetterà al giudice, in sede di liquidazione, comprendere i danni morali subiti iure proprio dai parenti della vittima, nonché l’importo dovuto per le sofferenze psichiche subìte dalla vittima prima di morire.

Pertanto, il giudice dovrà personalizzare la liquidazione dell'unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, qualora le parti interessate ne facciano specifica richiesta.

Le tesi contrarie al risarcimento del danno tanatologico sono state argomentate sulla base dell’esame della natura personale del diritto de quo. In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto non risarcibile “il danno da perdita della vita”, in quanto un conto sono le lesioni e le sofferenze morali collocate in un arco temporale apprezzabile, un conto è la morte stessa, che elimina ogni conseguenza pregiudizievole per il defunto, conseguenze necessarie perché si possa parlare di risarcimento.

In senso restrittivo si è pronunciata la Corte di Cassazione civile, sentenza n. 15706/10 del 02/07/2010, secondo cui la lesione dell'integrità fisica con esito letale è configurabile come danno risarcibile agli eredi solo se sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte; in questo caso è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile e trasferibile agli eredi iure hereditatis.

Esclude il risarcimento anche la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza del 24/03/2011, n. 6754, qualora il defunto non abbia avuto una lucida cosciente percezione della sua condizione.

Ha condiviso tale pronuncia il Tribunale di Catanzaro, sez. II civile, che, nella recente ordinanza 23.02.2012, ha puntualizzato che la lesione dell'integrità fisica del soggetto, che di lì a breve morirà, non è un danno alla salute perché ciò implicherebbe che lo stesso restasse in vita; al contrario, se muore, allora non sarà più possibile risarcire il danno del bene giuridico della salute per colui che non è più in vita (nda: attenzione: della salute e non già del bene “vita”).

Occorre menzionare, infine, la recente sentenza n. 6273/2012 con la quale la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico qualora la vittima non abbia patito alcun dolore di natura psichica, ad esempio nel caso di un soggetto in coma, rimasto in tale stato fino al decesso.

In tale panorama, assume particolare rilievo la sentenza n. 1361/2014 con cui la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte della vittima trasmissibile iure hereditatis agli eredi, ai quali spetterà la liquidazione dei danni.

La S.C. ha statuito che, la perdita del bene della vita, fosse risarcibile oggettivamente ex sé, trattandosi di un diritto assoluto ed inviolabile.

Tale orientamento è stato superato in senso contrario, dalla sentenza della Cassazione Civile, SS.UU., del 22/07/2015 n° 15350, nella quale è stato rilevato che, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis

In particolare, la Suprema Corte ha fondato tale pronuncia sull’argomentazione che il danno da morte non lede il bene giuridico “salute”, ma il bene “vita”, che “è fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente”.

Pertanto, poiché nel momento in cui si verifica l’evento morte, il legittimo titolare viene a mancare, non potrebbe sussistere il diritto al risarcimento del danno tanatologico. 

Da tale pronuncia si discosta nettamente l’ancor più recente sentenza della Cassazione, III sez. civile, 28 aprile - 20 agosto 2015, n. 16993, che si allinea con l’orientamento precedente, a lungo maggioritario. 

Con tale pronuncia vengono indicati i presupposti per la configurabilità del danno da perdita di chancee del danno tanatologico.

In particolare, nel caso oggetto della summenzionata pronuncia, l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ed il ritardo nell’esecuzione di un intervento c.d. palliativo, avevano causato al paziente un danno in quanto è stato costretto a sopportare il dolore  (Cass., 13/4/2007, n. 8826), che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846; Cass.,23/5/2014,n.11522).
Nel caso de quo, la Suprema Corte ha individuato l’esistenza di un danno risarcibile alla persona, sia per l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto il soggetto era stato privato della chance di vivere per un periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, sia per la possibilità di conservare, durante quel decorso, una "migliore qualità della vita" (v. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195).

Dunque, la Cassazione, aderendo all’orientamento espresso nella sentenza n. 23846/2008 ha evidenziato che: “il concetto di patrimonialità va correlato al bene in relazione al quale la chance si assume perduta e, quindi, in riferimento al danno alla persona ad una chance di conservazione dell'integrità psico-fisica o di una migliore integrità psico-fisica o delle condizioni e della durata dell'esistenza in vita”.

Alla luce delle summenzionate pronunce, si deduce l’esistenza di orientamenti tutt’ora discordanti, offerti dalla Corte di Cassazione, ma solo in merito alla configurabilità del danno tanatologico (ossia della personalizzazione del danno).

Tuttavia quanto statuito dalla S.C. a SS.UU. nel 2015 supera definitivamente l’orientamento precedente, consentendo quindi la liquidazione anche di detta voce di danno, ricorrendone i presupposti (e cioè il decorso di un apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra il venire a conoscenza della patologia e il verificarsi dell’evento morte).

In riferimento alla quantificazione del danno tanatologico, occorre evidenziare che la stessa viene rimessa agli apprezzamenti e valutazioni equitative del giudice.

Questi dovrà tener conto delle effettive sofferenze patite dalla vittima del danno, compresa la dimensione temporale, ovvero la gravità dell’illecito da cui deriva la morte e tutte le circostanze peculiari al caso concreto.

Trattandosi di una valutazione equitativa, il Giudice non sarà tenuto a dare una minuziosa elencazione di tutti gli elementi su cui si è basata la sua decisione.

Pertanto, ai fini della quantificazione del danno tanatologico è possibile far riferimento alle tabelle formulate dai Tribunali italiani, da integrare con un’opportuna personalizzazione dell’ammontare del danno riferita al caso concreto.

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino è disponibile a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia.

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