Il nuovo Tribunale delle Imprese

Pubblicato: Sabato, 28 Gennaio 2012 13:24
Scritto da Avv. Vincenzo Longhitano
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Il decreto sulle liberalizzazioni, andando ad apportare una serie di modifiche al decreto legislativo n. 168/2003 istituisce il cosiddetto “Tribunale delle imprese”.

L’obiettivo è quello di dare una sensibile accelerata ai procedimenti civili che coinvolgono le imprese ed anche le controversie interne tra soci, in considerazione dei notevoli pregiudizi che tali soggetti si trovano a fronteggiare durante lunghi e macchinosi procedimenti giudiziari, la cui attesa talvolta determina situazioni di insolvenza tali da scatenare un effetto domino.

 

L’aspetto di tale nuovo istituto che però desta qualche dubbio è la mancata previsione di integrazione dell’organico giudiziario al quale tali controversie verranno devolute. Invero, ai sensi del punto 6, art. 2 del D.l liberalizzazioni, non è prevista per il momento l’istituzione di nuovi organi giudicanti e la riforma verrà posta in essere attraverso la riconversione delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale che assumeranno la denominazione di “Sezioni specializzate in materia di impresa.

 

Tra le controversie che verranno trattate dalle nuove sezioni specializzate rientreranno le azioni di classe, le cause in materia di appalti pubblici (solo quelle di competenza del tribunale ordinario),  le cause in materia di proprietà industriale,concorrenza sleale e diritto d’autore.

Ai sensi del punto 2, dell’art. 2 del D.l. n. 1/2012  le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano (e quindi per società per azioni e per quelle in accomandita per azioni), per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio èoggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro icomponenti degli organi amministrativi o di

controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario”.

 

Non coglie nel segno a parere dello scrivente la previsione dell’aumento del quadruplo del contributo unificato per adire una causa avanti alle nuove sezioni specializzate, contributo che subisce l’ulteriore incremento del doppio in sede di impugnazione ed in Cassazione.

Infatti, sebbene tali procedimenti avanzeranno con maggiore speditezza rispetto al passato il predetto aumento delle spese pare essere esagerato, soprattutto vista la mancata previsione di incrementi d’organico.

 

Nei confronti della società a responsabilità limitata semplificata di nuovo conio e delle altre microimprese il medesimo decreto introdurrà una serie di tutele volte a contrastare le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive poste in essere da soggetti la cui posizione è già consolidata nel mercato e verranno utilizzate le medesime tutele previste per i consumatori. Nella realizzazione del detto intento verrà novellato il Dlgs n. 206/2005.

In tale ottica l’obiettivo è altresì quello di incentivare la nascita in Italia di nuove attività imprenditoriali anche d’oltreconfine, spesso scoraggiate nell’investire capitali nel nostro paese a causa dei tempi troppo lunghi della giustizia civile.

 

Tali nuove misure prenderanno il via per i procedimenti instaurati dopo novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni.