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Abrogazione delle tariffe professionali: liberalizzazioni e obbligo del preventivo.

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Il decreto liberalizzazioni, come noto, ha introdotto una serie di novità per professionisti come gli avvocati soprattutto in relazione al compenso economico, andando ad abolire in primo luogo le tariffe professionali ed imponendo al professionista di rilasciare un dettagliato preventivo al nuovo cliente per le attività che si andranno a svolgere.

Con tali misure si mira ad ampliare la concorrenza e quindi a livellare le tariffe, rectius i compensi, e far sì che il cliente, nel momento in cui conferisce il mandato professionale, abbia contezza dei costi che dovrà sopportare. Le modifiche hanno determinato non poco stupore ed incertezza soprattutto per la categoria degli avvocati, i quali si vedranno privati di ogni benchè minimo parametro di riferimento utile a quantificare il corrispettivo dovuto per ogni singola attività svolta.

Da segnalare però che, pur avendo la riforma quale obiettivo quello di far aumentare la concorrenza e far calare i prezzi, al cliente verrà a mancare l’unico mezzo col quale gli era possibile valutare se la parcella presentatagli dall’avvocato fosse equa.

Diventerà quindi indubbiamente più complicato contestare gli importi indicati e il cliente potrà solamente appigliarsi al preventivo redatto dall’avvocato, le cui criticità verranno a breve esaminate.

In ogni caso, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ, pare corretto ritenere che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati conservi il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi.

Non è tuttavia chiaro di quali parametri quest’ultimo possa avvalersi, atteso che le tariffe sono state abolite e così anche i minimi ed i massimi.

Per quanto attiene l’abrogazione delle tariffe si creano inoltre particolari problemi anche per i giudici i quali, nella liquidazione degli onorari giudiziali, non potranno più fare riferimento al vecchio tariffario. In particolare, nell’espletamento di tale incombente, gli organi giudicanti dovranno avvalersi degli importi appositamente stabiliti dal Ministero vigilante, in questo caso il Ministero della Giustizia.

Il problema è però che il Legislatore, nell’emanare il relativo decreto ministeriale, non ha fatto uso della medesima celerità con cui ha deciso di abrogare i tariffari professionali e a tutt’oggi del decreto non vi è traccia. In attesa dell’emanazione di detto decreto ministeriale, la mancanza di tali parametri comporta un’impasse applicativa di non poco conto, atteso che la liquidazione degli onorari giudiziali costituisce per i giudici un incombente di routine da compiere una miriade di volte al giorno.

Nel vuoto legislativo, il giudice dovrà comunque provvedere alla liquidazione degli onorari giudiziali secondo equità e questo determinerà indubbiamente considerevoli disparità di trattamento visto che per esempio per un decreto ingiuntivo di medesimo valore un Giudice di Torino liquiderà 100, uno di Milano 130, uno di Genova 80 e così via. La disparità di tale trattamento non sarà comunque addebitabile ai Giudici, atteso che in assenza di un tariffario sarebbe iniquo pretendere che questi ultimi liquidino importi identici.

E proprio in merito a tal punto è stata appena sollevata questione di legittimità costituzionale da parte di un Giudice del Foro di Cosenza, il quale ritiene, correttamente a parere di chi scrive, che il vuoto normativo non sia colmabile dal Giudice con una pronuncia secondo equità e che determini discriminazioni fra i cittadini e limiti il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Difficilmente la Corte Costituzionale, oberata di lavoro a causa dell’imperizia e dell’atecnicità degli ultimi Legislatori succedutisi, riuscirà a pronunciarsi in tempi brevi e quindi, a meno di una rapida emanazione del decreto ministeriale, la situazione è destinata a restare invariata.