Condominio: Il cane entra di diritto in ascensore

Pubblicato: Martedì, 20 Maggio 2014 21:59
Scritto da Avv. Gabriele De Paola
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La riforma della disciplina sul Condominio, attesa ben 70 anni, introdotta con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, tra le numerose disposizioni innovative sancisce definitivamente la modifica dell'art. 1138 del codice civile che ora recita all'ultimo comma:

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici."

Trattasi di una statuizione perentoria che pone fine alla lunga diatriba tra condomini animalisti e condomini contrari all'accesso di cani e gatti alle parti comuni del condominio.

La portata della norma è dirompente e va coordinata con la Legge 287 del 1991 che tutela gli animali d'affezione in quanto esseri viventi e senzienti, normativa degna di rilevanza anche a livello europeo, trovando conforto nel Trattato di Lisbona.


Il cane può salire in ascensore

Ne consegue che cade anche tutto quel corollario di divieti che finora poteva giungere a vietare l'accesso all'ascensore ai nostri amici a quattro zampe.

Con l'affermazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1138 codice civile infatti non è possibile vietare ai condomini di avere un cane nel condominio; Di più: non è neppure possibile vietare che il cane (o un animale d'affezione) transiti ed usufruisca nelle zone comuni come scale, ascensori, pianerottoli, rampe di accesso, ecc., con buona pace di coloro che mal sopportano la presenza degli stessi.

Si tratta di un passo che porta il nostro Paese verso la civilizzazione.

Attenzione però: il transito degli animali domestici nelle parti comuni dovrà sempre essere accompagnato dalle regole di buon senso: ossia nel rispetto delle regole di igiene e con l'utilizzo del guinzaglio (che si consiglia di agganciare alla pettorina e non al collo dell'animale per evitare che lo stesso si possa inceppare nelle porte dell'ascensore, strozzando il cane!).

Discorso a parte andrà poi fatto per quanto attiene alle immissioni sonore, qualora l'animale rechi disturbo alla quiete pubblica, dovendosi qui richiamare per intero la disciplina sulle immissioni sonore e sulla normale soglia della tollerabilità.

La custodia dell'animale inoltre deve essere orientata verso la salute e il benessere dell'animale stesso.

Una vittoria per gli animalisti. Una vittoria per la civiltà tutta.