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Partecipazioni sociali dei minori e contratto a favore di terzo: una possibile tecnica di pianificazione del passaggio generazionale?

 Passaggio generazione e partecipazioni sociali dei minori

Partecipazioni sociali dei minori e contratto a favore di terzo: una possibile tecnica di pianificazione del passaggio generazionale?

Introduzione

La pianificazione del passaggio generazionale rappresenta una delle principali sfide per l’imprenditore che desideri coinvolgere progressivamente i propri figli nella gestione del patrimonio familiare e dell’impresa.

Quando il futuro socio è ancora minorenne, il diritto societario e il diritto civile impongono tuttavia una particolare attenzione alla tutela del suo patrimonio, prevedendo, nei casi stabiliti dalla legge, l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Esistono però strumenti negoziali che meritano di essere approfonditi e che potrebbero consentire di progettare il futuro ingresso del minore nella compagine sociale attraverso schemi diversi dall’intestazione immediata della partecipazione.

Tra questi assume particolare interesse il contratto a favore di terzo, disciplinato dall’art. 1411 del codice civile.

L’argomento è tutt’altro che pacifico e richiede grande prudenza interpretativa, ma offre interessanti spunti di riflessione nell’ambito della pianificazione societaria.

Il contratto a favore di terzo

L’art. 1411 c.c. consente alle parti di stipulare un contratto destinato a produrre effetti favorevoli nei confronti di un soggetto che non partecipa alla stipulazione.

Il contratto viene concluso tra stipulante e promittente.

Il terzo, pur rimanendo estraneo alla formazione dell’accordo, può acquistare il diritto previsto in suo favore secondo il meccanismo delineato dalla norma.

Si tratta di uno degli istituti più interessanti dell’autonomia negoziale e trova applicazione in numerosi settori del diritto civile.

Più complesso è comprendere se e in quale misura tale schema possa essere utilizzato anche nell’ambito societario.

La partecipazione sociale non è un semplice diritto

Uno dei principali ostacoli interpretativi deriva dalla natura stessa della partecipazione sociale.

La qualità di socio non coincide con un semplice diritto patrimoniale.

Essa rappresenta una posizione giuridica complessa che comprende diritti patrimoniali, diritti amministrativi, poteri partecipativi, facoltà, eventuali obblighi derivanti dal rapporto sociale.

Proprio questa natura rende particolarmente delicata l’applicazione dell’art. 1411 c.c. alle partecipazioni societarie.

Per tale motivo qualsiasi ricostruzione deve essere affrontata con particolare cautela.

Una possibile prospettiva

L’interesse dell’interprete potrebbe non essere quello di attribuire immediatamente al minore la piena qualità di socio.

Piuttosto, potrebbe essere quello di predisporre uno schema negoziale destinato a programmare il suo futuro ingresso nella società.

In questa prospettiva, il contratto a favore di terzo verrebbe utilizzato non per sostituire le garanzie previste dall’ordinamento, ma per costruire una struttura giuridica destinata a produrre effetti progressivi.

La questione non riguarda quindi l’elusione delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

Riguarda piuttosto la possibilità di distinguere il momento della costituzione della società dal successivo consolidamento della posizione partecipativa del minore.

La società può operare nel frattempo?

La riflessione diventa particolarmente interessante quando la società nasce per svolgere funzioni di holding familiare o di gestione patrimoniale.

Una volta costituita, la società è un soggetto autonomo rispetto ai soci.

Può: acquistare immobili, concederli in locazione. effettuare investimenti. stipulare contratti, aprire rapporti bancari, svolgere attività coerenti con il proprio oggetto sociale.

Il patrimonio acquistato appartiene alla società e non direttamente ai soci.

Questa distinzione rappresenta uno degli elementi centrali della riflessione giuridica.

Naturalmente ciò non elimina ogni problema, poiché occorre comprendere quale incidenza possano avere tali operazioni sulla futura posizione del minore.

Un tema ancora aperto: società unipersonale o pluripersonale?

Tra gli aspetti più delicati emerge la qualificazione della società nel periodo intercorrente tra la costituzione e il definitivo consolidamento della posizione del minore.

Se si ritiene che quest’ultimo non abbia ancora acquisito la qualità di socio, la società potrebbe dover essere considerata, almeno inizialmente, come S.r.l. unipersonale, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

In tale prospettiva, il contratto a favore di terzo non costituirebbe uno strumento per creare artificialmente una pluralità di soci, bensì una tecnica negoziale destinata a programmare il futuro ingresso del secondo socio.

Si tratta di una ricostruzione che presenta interessanti profili sistematici, ma che richiede un’attenta verifica alla luce della disciplina della pubblicità nel Registro delle Imprese, delle regole proprie delle società unipersonali e della tutela del minore.

I principali interrogativi

Una simile impostazione apre numerose questioni ancora oggetto di riflessione.

Ad esempio:

  • quando può dirsi realmente acquisita la qualità di socio?
  • quali effetti produce l’eventuale rifiuto del beneficio da parte del terzo?
  • come devono essere rappresentati tali assetti nel Registro delle Imprese?
  • quale disciplina si applica agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla società nel periodo intermedio?
  • quali effetti produce l’eventuale vendita di un immobile acquistato dalla società prima del definitivo consolidamento della posizione del minore?

Si tratta di interrogativi che dimostrano come il tema non possa essere affrontato attraverso soluzioni standardizzate.

La nostra esperienza sul campo

Nel corso della nostra attività professionale ci siamo confrontati con operazioni nelle quali la pianificazione societaria è stata utilizzata non per aggirare le garanzie previste dall’ordinamento, ma per conciliare esigenze organizzative, continuità aziendale e tutela del patrimonio familiare.

L’esperienza dimostra come strumenti tradizionalmente studiati nell’ambito del diritto civile possano, in presenza dei necessari presupposti, offrire interessanti spunti anche nella progettazione di operazioni societarie complesse.

Naturalmente ogni struttura negoziale deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della disciplina applicabile, dell’interesse del minore e dell’evoluzione della prassi notarile e della giurisprudenza.

Profili di Diritto

L’applicazione del contratto a favore di terzo alle partecipazioni sociali costituisce un tema sul quale non si registrano orientamenti consolidati.

La questione coinvolge principi fondamentali del diritto civile e societario: la natura della partecipazione sociale, l’autonomia negoziale, la tutela del minore, la disciplina delle società a responsabilità limitata e il sistema della pubblicità commerciale.

Per tale motivo ogni operazione richiede un’attenta progettazione giuridica e non può essere affrontata mediante modelli standard o soluzioni valide in ogni situazione.

Conclusioni 

Il contratto a favore di terzo rappresenta uno degli strumenti più raffinati dell’autonomia negoziale.

La sua possibile applicazione nell’ambito della pianificazione del passaggio generazionale e delle partecipazioni sociali dei minori apre interrogativi di notevole interesse teorico e pratico.

Più che offrire risposte definitive, il tema invita a riflettere sulla possibilità di costruire operazioni societarie innovative, rispettose delle esigenze di tutela del minore e, al tempo stesso, capaci di assicurare continuità all’impresa familiare.

È proprio in questo equilibrio tra autonomia privata e protezione degli interessi coinvolti che il diritto societario continua a offrire alcune delle sue soluzioni più affascinanti.

Il nostro Studio Legale può aiutarti

Lo Studio Legale De Paola Longhitano, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris, 57, è lieto di fornire alla propria clientela consulenza in materia di Diritto Commerciale, vantando esperienza ultradecennale in materia. La redazione di queste clausole è di particolare difficoltà e deve essere cucita su misura in base alle esigenze societarie. Laddove abbiate bisogno di un nostro intervento, contattateci allo 011.3173816.