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Articolo 1 Codice Penale 2020

Articolo 1 Codice Penale 2020

Regio Decreto 19 Ottobre 1930, n. 1398

Reati e pene - Disposizione espressa di Legge

"Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite."

Vai all'art. 2 c.p. 

Nota a commento della norma:

L'art. 1 del Codice penale recepisce il principio di legalità formale in base al quale non si può ravvisare reato quando il fatto non sia preventivamente previsto come reato dalla Legge. La Legge dunque viene considerata come unica fonte normativa a cui è demandata la possibilità di individuare il fatto che costituisca reato. Fonti di rango inferiore alla Legge non possono prevedere nuove fattispecie di reato.

Da ciò deriva il brocardo "Nullum crimen sine lege".

Il principio è già stato esplicitato all'interno dell'art. 25 della Costituzione secondo cui: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

La riserva di legge viene ribadita altresì con riferimento alla previsione delle pene previste per la commissione dei reati.

Le esigenze di certezza e salvaguardia delle libertà personali del cittadino sono pertanto assicurate grazie alla riserva di legge, all'irretroattività della Legge penale, alla determinatezza e tassatività della norma penale e al divieto di ricorso all'analogia.