image1 image2 image3 image4 image5

Contatore visite

Visite agli articoli
3645834

La nascita dell'Ordinamento Sportivo

L'Ordinamento sportivo vide i suoi albori già nel 1894, a due soli anni di distanza dalla prima Olimpiade dell’era moderna, voluta dal famosissimo Pierre de Coubertin.

A partire da tale anno l’Ordinamento sportivo necessitò sempre più di norme volte a disciplinarlo in maniera precisa, anche a fronte di un crescente interesse negli Stati per la valorizzazione dello sport come modo di distrazione (si pensi al film “Metropolis”, citato anche dai Queen nel video di “Radio Ga-Ga”). La parola sport sembra derivi infatti dall’inglese “desport”, ossia portar fuori dall’ambito lavorativo lo stress.

Il 23 giugno 1894 i Giochi Olimpici furono ufficializzati durante il Congresso Internazionale degli Sport Atletici, tenutosi presso l’Università della Sorbona di Parigi e nella stessa data, grazie a trentanove delegati giunti in rappresentanza di dodici Nazioni, nacque il Comitato Olimpico Interministeriale dei Giochi Olimpici, ribattezzato nel 1900 C.I.O., Comitato Olimpico Internazionale. Come noto i Giochi Olimpici si svolsero per la prima volta nell’era moderna ad Atene nel 1896.

Il C.I.O. si diede le prime regole nella Carta olimpica con questi sette principi:

anzitutto il ristabilimento dei giochi “su basi e a condizioni conformi alla necessità della vita moderna”, poi la partecipazione di atleti dilettanti; la necessità di preservare il prestigio dei giochi da chiunque possa nuocervi; lo svolgimento di prove ad eliminazione su base esclusivamente nazionale; la compresenza di sport “propriamente detti”; la rotazione delle sedi ospitanti i Giochi in varie parti del Mondo; l’ufficialità della manifestazione.

Tuttavia nei decenni, come molti di voi staranno obiettando, gli ideali di de Coubertin sono via via sfumati, fino a rendere l’atleta un vero e proprio professionista della propria disciplina sportiva.

In molti conoscono la bandiera olimpica. Pochi forse sono a conoscenza del fatto che tale emblema è costituito da cinque cerchi, perché essi rappresentano i cinque continenti. Essi sono poi intrecciati fra loro e di eguali dimensioni a simboleggiare l’uguaglianza tra gli Stati partecipanti, delle medaglie assegnate, nonché le cerimonie di apertura e chiusura ispirate ad una armonia tra i Popoli delle rispettive Nazioni partecipanti, attraverso anche il suggestivo passaggio della fiaccola olimpica che da Atene raggiunge il luogo di apertura della cerimonia grazie ai tedofori.

Il C.I.O., che è a tutti gli effetti e per il Diritto Internazionale una Organizzazione Non Governativa (ONG), prevedeva altresì che gli Stati che avessero voluto far partecipare i propri atleti all’Olimpiade avrebbero dovuto costituire degli enti omologhi ad esso, a livello nazionale, ed aderenti allo stesso. Fu così che in Italia nel 1914 vide la luce il C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), con il preciso scopo di promuovere lo sport all’interno della Nazione, curare l’organizzazione ed il potenziamento dello sport italiano attraverso le federazioni nazionali sportive e, dulcis in fundo, curare la preparazione degli atleti al fine di consentir loro la partecipazione ai Giochi Olimpici.

Si vennero così a creare degli ordinamenti giuridici settoriali, anche seguendo il principio di diritto della pluralità degli ordinamenti giuridici che prevede che sia definibile “Istituzione” o “Ordinamento giuridico” ogni associazione che abbia i seguenti requisiti: che costituita da più soggetti aderenti o affiliati (rectius: tesserati); che sia dotata di una organizzazione stabile; infine che sia capace di emanare norme interne proprie.

Gli ordinamenti giuridici sono quindi divisibili in due categorie:

Quelli che esprimono interessi collettivi, ad esempio lo Stato Italiano e quelli relativi ad interessi settoriali, come le associazioni.

Ovviamente i due ordinamenti sono posti in un rapporto tale per il quale gli ordinamenti settoriali non sono autosufficienti rispetto a quello statale; tuttavia sono però dotati di autonomia funzionale.

La conseguenza di tale ragionamento è che gli effetti degli atti che provengono da un ordinamento settoriale, quale è quello sportivo, possono legittimamente essere conosciuti e giudicati all’interno dell’ordinamento statale.

Per capire esattamente ciò di cui stiamo parlando e non restare sul vago dobbiamo allora ricorrere all’insiemistica ed immaginarci tre grandi cerchi, di cui due sono staccati l’uno dall’altro: in un cerchio abbiamo la vigenza di norme esclusivamente statali. Nell’altro vigono invece solo norme di diritto sportivo.

Un terzo cerchio è invece da porre a ridosso di entrambe i precedenti, che in parte li lambisce e che rappresenta una zona mista, retta da norme sia di diritto nazionale, dia di diritto sportivo.

Non c’è bisogno di dire che solo nel terzo cerchio si potranno verificare dei conflitti tra gli ordinamenti. Ma in caso di conflitto è altresì ovvio che non potrà non prevalere l’ordinamento statale in ossequio al principio non autosufficienza dell’ordinamento sportivo.

Tale situazione si traduce in una politica legislativa che mira ad evitare conflitti e possibili contrasti.

Frequente è poi il ricorso alle c.d. CLAUSOLE COMPROMISSORIE, imposte ai consociati dagli organi dell’ordinamento sportivo. Tali clausole prevedono l’impegno, da parte di chi le sottoscrive, di non adire le autorità giurisdizionali ordinarie, a pena di sanzioni. Si tratta di una sorta di vincolo sportivo, la cui violazione comporta la revoca dell’affiliazione per le Società sportive e la radiazione per le persone fisiche (quali sono gli atleti ed i dirigenti tesserati).

Il Parlamento italiano è giunto così a promulgare la Legge 17 ottobre 2003, n. 280, provvedendo all’introduzione di riserve di competenza in determinate materie, poste a favore degli organi giurisdizionali sportivi.

Da tutto quanto detto finora emerge però l’esigenza di individuare i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico italiano di situazioni giuridiche soggettive connesse all’ordinamento sportivo. Tale problema fu posto dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 1989, la quale individuò come rilevante qualsiasi situazione giuridica suscettibile di essere tradotta in termini di diritto soggettivo ed interesse legittimo.

La posizione della Cassazione potrebbe dunque indurci a cancellare quanto detto finora a proposito dei “tre cerchi” di cui sopra e a pensare che tutto rientri nella competenza dell’ordinamento Statale. Tuttavia vi sono norme che nell’ordinamento nazionale sono prive di rilevanza e sono precipuamente quelle meramente tecniche (per essere chiaro, porto come esempio il fuorigioco nel calcio).

Giungiamo quindi al concetto di GIUSTIZIA SPORTIVA, termine con cui si suole indicare tutti quegli istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive (che saranno oggetto di un futuro approfondimento), finalizzati a dirimere le controversie esistenti tra federazioni, associazioni di appartenenza ed atleti tesserati.

Possiamo quindi classificare diverse tipologie di controversie che ineriscono la giustizia sportiva:

quelle di carattere eminentemente tecnico, quando vengano sanzionati comportamenti contrari ai principi dell’attività sportiva regolamentata (Si pensi al gol irregolare della qualificazione ai Mondiali in Sud Africa che è valso la qualificazione alla Francia e il mancato raggiungimento dell’obiettivo all’Irlanda di Trapattoni).

Quelle di carattere patrimoniale (Si pensi ai casi delle Società inadempienti verso i loro tesserati, ad esempio nel pagamento degli stipendi);

Quelle di carattere amministrativo, caratterizzate da provvedimenti volti a precludere la partecipazione di un soggetto all’ordinamento sportivo (si pensi al caso Moggi).

Si potrebbe così credere che solo le questioni aventi carattere patrimoniali interessino anche lo Stato, ponendosi nel terzo cerchio di cui sopra.

Tuttavia anche la semplice omologazione di un risultato di una partita di calcio, che dovrebbe essere questione esclusivamente tecnica, potrebbe avere risvolti patrimoniali che esulino dall’ambito sportivo.

Qui si aprono nuovi scenari: come sostenere che un risultato sportivo, magari frutto di una “combine”, non si rifletta su questioni di ordine patrimoniale, sia pure avvolte dall’alea della scommessa fatta presso una ricevitoria autorizzata?

Stesso discorso potrebbe farsi relativamente alla regolarità dell’iscrizione al campionato.

Fu introdotto anche per questo il Decreto Legge n. 220 del 2003 in tema di “disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, cui in futuro verrà dedicato un altro articolo sempre su queste pagine.