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Benvenuto Divorzio Breve

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In data 22 aprile 2015 la Camera ha finalmente approvato la proposta di legge C 831 e abb.-B in materia di scioglimento del matrimonio.

Arriva il divorzio breve

L’iter deliberativo che aveva visto l’approvazione di una prima bozza il 22/05/2014 alla Camera e l’approvazione con modifiche il 18/03/2015 è finalmente giunto al termine.

Sino all’approvazione della riforma per ottenere il divorzio era necessario attendere il decorso di ben 3 anni dalla pronuncia della separazione.

Con riforma approvata, il termine viene sdoppiato, a seconda che  sia giudiziale o a domanda congiunta.

In caso di separazione giudiziale il termine per addivenire al divorzio è ridotto da tre anni a dodici mesi;

In caso di separazione consensuale, invece, il termine per addivenire al divorzio è ridotto da tre anni a sei mesi.

Non è invece stato approvato il divorzio immediato, ossia il divorzio raggiungibile senza passare per la separazione.

Quindi, ricostruendo brevemente l’iter per addivenire al divorzio, i coniugi, come prima, venuta a mancare l’affectio coniugalis potranno scegliere fra la separazione consensuale e quella giudiziale.

Nel caso in cui i medesimi si trovino d’accordo sulle condizioni di separazione opteranno per quella consensuale e, decorsi sei mesi dall’udienza tenuta innanzi al Presidente del Tribunale senza che la separazione sia stata interrotta, potranno procedere con il divorzio.

Nel caso in cui, invece, i coniugi non siano d’accordo sulle condizioni di separazione la scelta sarà obbligata per la separazione giudiziale ed in tal caso potranno procedere con la procedura di divorzio decorsi dodici mesi dall’udienza presidenziale, senza che la separazione sia stata interrotta.

Nel caso in cui, invece, la separazione giudiziale diventi consensuale sarà possibile usufruire del termine breve di sei mesi.

La riforma introduce infine importanti novità anche per quanto attiene lo scioglimento del regime di comunione dei beni anticipando la cessazione della comunione in caso di separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati, mentre, nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè venga omologato.

Con il regime superato invece la comunione veniva a cessare con il passaggio in giudicato della sentenza. 

Ultima importante novità è che delle predette facilitazioni potranno giovare anche i procedimenti in corso.

Qui di seguito si indica il testo approvato nonché la disciplina oggetto di modifica come integrata all'esito della Riforma.

 


 

Testo approvato al Senato il 22/04/2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2.

1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

 

Testo della disciplina integrata con le modifiche:

Art. 3, Legge 898/70:

1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

...omissis...;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

 

Art. 191 codice civile

Scioglimento della comunione.

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.