D. L. 1/2012 Titolo 1 Capo 6
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' soppresso;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni
delle imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi
successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,
nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi
successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso
sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
abrogati.
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari
1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto
di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai
due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a
trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione,
predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con
provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i
quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate
all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con
sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e'
messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo
del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo.".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni
contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere »
sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente
dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo
135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della
denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le
cose danneggiate devono essere messe a disposizione per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte
dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere alla riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate
le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano
state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini
dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni
sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita', come definiti dall'articolo 4 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo'
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di
cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e`
prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto del danneggiato di ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il
risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita'».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti
assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro
100.000.
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono
comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale,
peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie
di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui
alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita'
di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di
un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato. 5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa
compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per
cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli
stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle
rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,
sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri
entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita'
speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o
cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse
esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria
statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile,
per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.