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Nuova Srl semplificata a 1 Euro

Come costituire una nuova srl semplificata, ai sensi del Decreto Legge Liberalizzazioni.

Guida alla costituzione della srl semplificata ai sensi del D. L. 1/2012.

Il D. L. 1/2012 sulle liberalizzazioni ha introdotto all'art. 3 una nuova fattispecie di società a responsabilità limitata finalizzata ad incentivare l'imprenditoria giovanile.

Com'era ovvio aspettarsi, sono tantissime le richieste che stanno pervenendo alle Camere di Commercio, per eseguire gli adempimenti necessari per aprire una società di nuova costituzione secondo le previsioni normative della nuova Srl semplificata.

Il D.L. sulle liberalizzazioni - lo ricordiamo - ha infatti portato una ventata di freschezza nel Paese, consentendo ai cittadini che hanno meno di 35 anni di aprire una propria impresa con solo 1 euro, beneficiando inoltre della responsabilità limitata tipica delle società di capitali, come l'srl per l'appunto.

Tale provvedimento è volto - come dicono i giornali - a portare allo scoperto i nuovi Bill Gates italiani. Su tale misura il Governo Monti ripone molta fiducia, sperando che tale provvedimento faccia ripartire l'economia del Paese. Una piccola srl da 1 euro potrebbe diventare sul lungo periodo - in questa ottica - una multinazionale. A volte piccoli brevetti e piccole idee non hanno la forza economica per essere realizzati. Ma hanno un effetto dirompente quando vengono messi sul mercato. Con questa innovazione legislativa si è voluto rimuovere degli ostacoli all'imprenditoria giovanile.

C'è di più: nessun costo notarile da pagare. Non si dovrà più passare dal Notaio per costituire una società. Basterà presentare la corretta documentazione presso il Registro Imprese competente (probabilmente quello competente per territorio).

Tuttavia le nuove previsioni legislative si prestano altresì a fenomeni distorsivi, che esamineremo più avanti in un altro articolo, all'esito del Decreto Ministeriale che delineerà meglio la disciplina della nuova Srl semplificata.

Basti solo pensare alla possibilità che si faccia ricorso alle c.d. "teste di legno", come già avviene in altri frangenti, utilizzando un giovane come scudo per ogni genere di attività imprenditoriale.

Un'opportunità per consentire a soggetti dichiarati falliti di tornare prepotentemente nel campo dell'imprenditoria, utilizzando dei prestanome dalla giovane età anagrafica. Cosa che probabilmente si verificherà facilmente, qualora il Decreto Interministeriale previsto al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 1/2012 non apporti il giusto correttivo.

Particolare attenzione desterà anche la disciplina della cessione di quote di tali società a soggetti terzi, privi dei requisiti anagrafici di cui sopra.

In attesa di poter esprimere un giudizio sulla disciplina di nuova redazione, analizziamo qui i pregi del provvedimento:

Il vero vantaggio è costituito dal fatto che mentre fino al 23 gennaio 2012 erano necessari almeno 10.000 euro di capitale sociale minimo, di cui dovevano necessariamente essere versati interamente in banca almeno il 25%, ossia una somma pari nel minimo a 2.500 euro, oggi è possibile aprire una nuova srl per soggetti che abbiano età inferiore ai 35 anni d'età con il solo versamento di 1 euro.

Non è tutto: grande vantaggio deriverà dal fatto che la società  non necessiterà di essere costituita presso un notaio, come avveniva fino a ieri per ogni tipo di società, comprese quelle di persone, caratterizzate da regimi di responsabilità illimitata.

Ciò evidentemente ridurrà drasticamente i costi di apertura, recando però nocumento alla credibilità del mercato, che assisterà alla venuta ad esistenza di soggetti meno affidabili di quelli attualmente presenti. Almeno questo appare essere il primo scenario che si delinea all'orizzonte.

In questo e nei successivi articoli vedremo allora come costituire una nuova Srl semplificata. Al momento purtroppo dobbiamo fermarci a quanto ci riferisce il Registro delle Imprese:

Con una nota informativa del 27 gennaio 2012 infatti, la Camera di Commercio di Torino, spiega che il comma 2 del citato art. 3, D. L. 1/2012 prevede che: "Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci". Pertanto, fino all'emanazione del predetto decreto interministeriale, il Registro delle Imprese non può accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata.

La nota informativa conclude, quindi sostenendo che:

"Le domande presentate prima dell’emanazione del predetto decreto, saranno rifiutate con provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese."

Continuate a seguire il nostro sito, per essere aggiornati sulla materia.

Appena avremo novità, provvederemo a redigere una guida esaustiva sulla costituzione della nuova Srl semplificata, prevista dal D.L. 1/2012 sulle liberalizzazioni, fornendo altresì la modulistica necessaria.

Lo Studio di Consulenza Legale De Paola Longhitano di Torino è pronto a fornirVi l'assistenza legale di cui necessitate per la costituzione e la gestione di impresa.

Inviateci pure le Vostre domande, all'indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

Provvederemo a pubblicare la risposta al Vostro quesito. 

Leggi qui la nota informativa della camera di commercio.

 

Se ti è piaciuto questo articolo, leggi anche questo, più aggiornato sul tema, intitolato: Nuova Srl Semplificata: La verità entro fine Maggio.

Il parere del notaio in tema di Srl semplificata. Per leggere clicca qui.