D. L. 1/2012 Titolo 1 Capo 4
Capo IV
Disposizioni in materia di energia
Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo
del gas naturale per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di
riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n.130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
di gas naturale per le imprese
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di
servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese
di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 15
Disposizioni in materia
di separazione proprietaria
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge.
Art. 16
Sviluppo di risorse energetiche
e minerarie nazionali strategiche
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione
dei carburanti
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa
definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il
Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di
cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia
compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle
finalita' dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o
degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del
Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,
secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le
modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque
per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono
sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata
l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non
superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per
ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed
ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare
riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di
mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla
predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure
sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce
le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al
sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset
regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia
elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito
presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali
e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di
cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei
siti nucleari
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il
termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello
sviluppo economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle
attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per
i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla
disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al
fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi
novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico
richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli
strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione
della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione
competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'
correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente
alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e
conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione vigente
che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per
l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico
degli utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito
dal seguente comma:
"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".