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D. L. 1/2012 Titolo 1 Capo 4

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 13

Misure per la riduzione del prezzo

del gas naturale per i clienti vulnerabili

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore

del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,

al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i

clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei

corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento

di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base

ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una

quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.

In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo

30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di

riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai

sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto

2010, n.130.

Art. 14

Misure per ridurre i costi di approvvigionamento

di gas naturale per le imprese

1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono

disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio

strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove modalita' di

calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri

determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi

dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,

n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,

sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di

servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di

rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,

finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas

naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli

approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.

2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese

di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a

modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale

disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate

secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a),

ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come

modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di

stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle

rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di

stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma

1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo

economico.

Art. 15

Disposizioni in materia

di separazione proprietaria

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in

Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge.

Art. 16

Sviluppo di risorse energetiche

e minerarie nazionali strategiche

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo

delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi,

garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per

individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le

modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per

lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita

dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei

territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa

occorrente all'attuazione del presente articolo.

2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme

vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Art. 17

Liberalizzazione della distribuzione

dei carburanti

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che

siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera

possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore

nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A

decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che

prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva

nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte

eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e

comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel

precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal

presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche

e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e

comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione

di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto

all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto

dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole

negoziali che ne vietino la realizzazione.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del

mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni

contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori

degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14

dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

sostituiti dai seguenti:

"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11

febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli

attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione

possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,

differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e

l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel

rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa

definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi

sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di

autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il

Ministero dello sviluppo economico.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli

stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per

l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore

stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti

fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'

pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo

criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al

gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per

competere nel mercato di riferimento."

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo

scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite

previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo

al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del

mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di

distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e

bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25

agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di

cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di

onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non

esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della

superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi

presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie

minima di 1.500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente

normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".

b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova

realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono

esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio

dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio

tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza

dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento

delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli

connessi con procedure competitive in aree autostradali in

concessione espletate al 30 giugno 2012";

c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non

rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni

relativamente agli impianti incompatibili."

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di

cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia

compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli

impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.

Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione

amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato

dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di

cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli

impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza

dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune

competente.".

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in

fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la

presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il

metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli

tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle

finalita' dell'obbligo" .

6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con

gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la

diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei

Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi

di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per

uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,

per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le

aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'

per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata

previste per gli stessi impianti.

Art. 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei

centri abitati

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o

collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli

impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei

centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o

degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti

vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza

assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento

senza servizio con pagamento anticipato.".

Art. 19

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei

carburanti

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di

calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello

sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai

sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e

della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26

luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'

di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante

per autotrazione.

2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del

Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita'

attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo

15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in

ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso

ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le

indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non

servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,

secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,

benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle

altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di

rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni

separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento

rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le

modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di

pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,

delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero

intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3

sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi

dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Art. 20

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei

carburanti

1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6

luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque

per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente

consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono

sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 e'

sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata

l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova

contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non

superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per

ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei

litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale

degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

Art. 21

Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la

concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed

ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare

riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il

Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' per

l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la

disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma

10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di

contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di

energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di

mercato.

2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo

3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima

volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo

comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla

predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas

adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure

sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche

necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce

le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di

sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata

concentrazione di potenza non programmabile."

3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui

all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.

28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al

sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la

prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature

utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento,

sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,

recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia

elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa

fra 100 e 1000 volt".

5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale

normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione

dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI

8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza

della legge 1° marzo 1968, n. 186.

6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle

infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei

Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset

regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento

della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto

alla regolazione in corso.

Art. 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia

elettrica e del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia

elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito

presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del

decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto

2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni

relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali

e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis

raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati

identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure

dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia

elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro

due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo

da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di

vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione

di cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte

dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le

disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno

2011, n. 93.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23

Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di

sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano

di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di

valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste

dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,

n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di

assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a

procedura VAS ogni tre anni.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di

cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il

collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di

dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Art. 24

Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei

siti nucleari

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti

nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui

all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da

almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il

termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato

dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri

entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo

economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le

modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di

concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta

giorni.

3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle

operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire

nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo

restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del

Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto

legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed

integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello

sviluppo economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle

attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre

1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per

i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative

autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla

disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la

conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al

fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi

novanta giorni.

4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la

realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico

richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei

progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le autorizzazioni

di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e

all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica

utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli

strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento

amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,

atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti

dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere.

Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il

parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio

ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione

della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione

competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti

locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per

individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e

integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'

correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il

finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e

delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente

alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali

elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del

ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e

conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione vigente

che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero

dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per

l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito

Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo

economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il

gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico

degli utenti.

6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito

dal seguente comma:

"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi

conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,

anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni

dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo

stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e

le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche

avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".