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Il Mutamento di sesso - Transgender e Normativa italiana

Legge sul mutamento di sesso

 

La Legge 164/1982 disciplina le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

La normativa prende in esame questa delicata materia, spesso poco conosciuta. Analizziamola da vicino.

Il legislatore degli anni ’80, con un cambiamento davvero epocale, pur non scrivendo una disciplina perfetta, ha il pregio di individuare i presupposti procedurali per l’accesso al trattamento medico-chirurgico di cambiamento di sesso, autorizzando la rettificazione degli atti dello stato civile in riferimento al nome e con riferimento al matrimonio.

Per garantire l’attuazione dei diritti fondamentali in relazione alla consapevolezza che il sesso e l’orientamento sessuale sono fattori che caratterizzano l’individualità, sono stati emanati a livello europeo degli atti volti a consentire il cambiamento di sesso e il concreto inserimento sociale del transessuale attraverso una direttiva di attuazione del principio di pari opportunità, che per la prima volta viene esplicitamente riferito anche ai transessuali, e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di impiego.

Il mutamento di genere riguarda il modo complessivo in cui la persona percepisce il proprio essere, femminile o maschile al di là del suo sesso reale.

Si fa riferimento al concetto psicologico di identità sessuale che deve essere distinta tra:

  1. identità legata al sesso a carattere meramente biologico, avere caratteri sessuali morfologicamente tipici maschili o femminili;
  2. identità legata al ruolo e cioè a comportamenti che una persona adotta per comunicare a sé e agli altri la propria femminilità o virilità;
  3. identità legata al genere che coincide con il sentirsi appartenere al sesso maschile o a quello femminile.

Prima dell’emanazione della L.164/1982 la questione della legittimità della modificazione del sesso era stata affrontata oltre che dalla Dottrina anche dalla Giurisprudenza.

La Giurisprudenza aveva ritenuto che non fosse annoverabile fra i diritti inviolabili dell’uomo quello di ottenere il riconoscimento e di registrare un sesso diverso da quello originario, acquisito con una trasformazione chirurgica per farlo corrispondere così a una originaria personalità psichica.

Dalla Costituzione la Giurisprudenza risalente argomentava l'impossibilità di desumere la specifica tutela invocata dal transessuale, per cui, in mancanza di una tutela prevista con Legge ordinaria, l’identità sessuale non trovava posto fra i diritti inviolabili dell’uomo.

In Italia, bisogna attendere l’entrata in vigore della L.164/1982 per vedere riconosciuto il diritto fondamentale all’identità dei transessuali, diritto ora costituzionalmente garantito in quanto inquadrato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza nel solco degli agli artt. 2 e 3, tra i diritti della personalità.

Nel 1982 è stata emanata infatti detta legge che ha consentito e consente tutt'oggi di procedere alla rettificazione dei registri dello stato civile, in seguito al mutamento di sesso.

Tale disciplina consente pertanto l'emissione di una sentenza definitiva che attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato all’atto di nascita.

La rettificazione degli atti di stato civile svolge peraltro un duplice interesse nel nostro Ordinamento: consente di realizzare l'interesse individuale del transessuale relativo alla coincidenza tra identità sociale e identità somatica e realizza altresì l'interesse collettivo relativo alla certezza dei rapporti giuridici.

La L. 164/1982 consente dunque la modificazione del sesso dietro preventiva autorizzazione del Tribunale quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.

Il transessuale, se intende conseguire un titolo idoneo per il cambiamento del proprio prenome, deve sottoporsi ad una valutazione del Tribunale circa l’adeguatezza del corpo all’identità di genere rivendicata e alla necessità o meno di sottoporsi ad un trattamento medico-chirurgico (spesso invasivo della sfera corporea e psicologica dell’interessato). Ricordiamo infatti che prima della modifica chirurgica degli organi sessuali, spesso il transessuale si deve sottoporre a cure ormonali che comportano trasformazioni visibili sul corpo.

Come noto, il nome è composto da prenome e cognome ed è un elemento di connotazione dell’individuo.

Il nostro ordinamento ammette la modificazione del sesso ma non permette il determinarsi di uno scollamento tra nome e sesso risultante nei registri anagrafici dello stato civile perché nell’impianto della Legge 164/1982 identità fisica e identità psicologica non sono separabili.

La Giurisprudenza afferma inoltre che la legge in esame sia applicabile a tutti i tipi di transessualismo indipendentemente dalla possibilità o meno di realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante operazione chirurgica.

La domanda di rettificazione deve essere proposta con ricorso al Tribunale del luogo dove risiede l’attore e il giudizio vede la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero.

Il procedimento si articola sostanzialmente in due fasi: quella preparatoria, volta a verificare se l’istanza di mutamento possa trovare accoglimento e se sia necessario l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico; e quella di accertamento, diretta a constatare l’avvenuto intervento medico.

Va ricordato che in tale sede il Tribunale può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare le condizioni psicologiche e sessuali del richiedente e se l’adeguamento dei caratteri risulta necessario, il procedimento che lo autorizza si concluderà con una sentenza cui seguirà il provvedimento di rettificazione, che viene emesso dopo la verifica dell’avvenuto intervento.

Tuttavia non sono mancate sentenze di merito che hanno statuito che non fosse necessario il preventivo intervento chirurgico per fare luogo alla rettificazione di sesso. In particolare sul punto si è espresso i Tribunale di Treviso con la sentenza n. 860 del 12.04.2017, statuendo che "la mancanza di un riferimento testuale circa le modalità attraverso le quali si realizza la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale della rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l’adeguamento dei caratteri sessuali”

Particolare attenzione ha destato la possibilità di applicare la disciplina di cui sopra a un soggetto minore d'età.

Il sistema codicistico delineato dal nostro Legislatore appare inadeguato in relazione all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Il sistema è infatti condizionato dalla disciplina della capacità giuridica e della capacità di agire.

Viene dunque negata l’autorizzazione al trattamento chirurgico di mutamento di sesso al minore in quanto con riguardo ai diritti personalissimi è inammissibile la rappresentanza genitoriale. Ciò anche perché nel nostro Ordinamento non è configurabile una generale capacità di agire del minore circoscritta ai soli atti di natura personale.

Tuttavia anche qui non sono mancante sentenze che hanno invece ritenuto il contrario: si ricorda nello specifico, Tribunale di Roma 11.03.2011 (Tuttavia, contra ex multis Tribunale di Catania 12.03.2004).

Quanto ai soggetti stranieri invece occorre fare riferimento alla Legge nazionale in vigore nel Paese di provenienza dell'individuo di cui si tratta ai fini del riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. Tuttavia, nel caso in cui la Legge nazionale del richiedente escluda la possibilità della rettificazione per intervenute modificazioni dei caratteri sessuali si dovrà applicare la legge italiana.

Esiste la possibilità per il transessuale di contrarre matrimonio, di adottare, di ottenere il rilascio immediato dei propri documenti identificativi, compreso l’atto di nascita, senza menzione del precedente sesso e senza alcuna indicazione che possa rivelare il percorso compiuto. 

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino è disponibile a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia.

Per contattarci, al cliente sarà possibile compilare il form di contatto o semplicemente prendere appuntamento telefonando al numero 011.3173816.