Il verbale di assemblea di condominio può essere corretto dopo la sua chiusura

Pubblicato: Lunedì, 24 Agosto 2015 21:41
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Annoso problema che spesso angoscia i nostri clienti e che ci viene spesso riproposto quando questi si accomodano nel nostro Studio riguarda le modalità di redazione dei verbali di assemblee di condominio

Vediamo di fare chiarezza sul punto, alla luce di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, per la precisione della Cass. civ. n. 6552 del 31.03.2015.

Brevemente potremo dire che la Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul punto, precisando che il verbale di assemblea di condominio può essere rettificato anche dopo la chiusura del medesimo ma esclusivamente per apportarvi mere correzioni di errori materiali.

Eventuali correzioni che abbiano contenuto diverso e ulteriore rispetto a quanto avvenuto in assemblea, che prevedano la prestazione di consensi e maggioranze che in realtà non si sono formati è da considerarsi invalido.

Non stupisca il lettore l'apprendere che nella pratica di ogni giorno, in materia condominiale, avviene un po' di tutto: non è infrequente che i condomini si ritrovino davanti a verbali compilati e redatti in momenti diversi da quello del reale svolgimento dell''assemblea e che essi rechino fatti a volte mai avvenuti, delibere prese con maggioranze mai costituitesi e via dicendo.

Andrà in tal caso rammentato che in materia di condominio di edifici è annullabile la delibera che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell'assemblea e l'allontanamento di alcuni condomini a mezzo della riapertura del verbale già chiuso senza preventiva nuova convocazione dell'assemblea. Il medesimo infatti violerebbe le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea. Per tale motivo però il verbale è soggetto al termine ordinario di impugnazione di 30 giorni previsto per le delibere condominiali per cui sarà necessario rivolgersi con urgenza al legale di fiducia onde proporre immediatamente l'istanza di mediazione, procedimento il cui esperimento preventivo è condizione di procedibilità per agire in giudizio.

Ricordiamo quindi al lettore che la correzione di errori materiali, secondo la Suprema Corte, è pertanto possibile anche in un momento successivo, purché ciò avvenga su impulso del Presidente e ad opera del Segretario dell'Assemblea, sempre che le rettifiche non abbiano inciso sul computo della maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera.

Lo Studio Legale De Paola - Longhitano di Torino è esperto in materia condominiale e mette al servizio dei propri clienti tutta la propria esperienza in materia, nonché la propria competenza, oltre al necessario aggiornamento professionale, indispensabile in particolar modo a fa corso dall'entrata in vigore della recente Riforma in materia di Condominio.