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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e scelta del dipendente da licenziare

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività, e non può essere censurata dal giudice salvo che per la sua assoluta irragionevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva accertato che l'ambito in cui eseguire la riduzione era stato individuato tra le professionalità omogenee dei medici e che la soppressione del posto di lavoro aveva riguardato l'unico medico non specializzato al quale era precluso l'esercizio di attività in sala operatoria).

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza n. 6085 del 4 marzo 2021.